IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare,  e  l'articolo  2186  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visti i fogli n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto  2013  e  n.  M_D
SSMD 0016730 dell'11 febbraio 2014, con cui lo Stato  Maggiore  della
Difesa  ha  comunicato  le  entita'  massime  dei  reclutamenti   del
personale militare autorizzate per il 2014; 
    Visto il foglio n. 459 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 05.02.11/09.04 del
19 febbraio 2014 dello Stato Maggiore dell'Esercito,  contenente  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento di 29 volontari in  ferma  prefissata
quadriennale (VFP 4) dell'Esercito, in qualita'  di  atleta,  per  il
2014; 
    Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  183  e,  in  particolare,
l'articolo  28,  che  prevede  la  possibilita'   di   fissare,   per
particolari discipline  sportive  indicate  dal  bando  di  concorso,
diversi limiti - minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia
e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per il 2014, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito di 29 VFP 4,  in  qualita'
di atleta, di cui: 
      a)   11   posti   nella   l^   immissione,   ripartiti    nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
        1) scherma: 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' spada; 
          1 atleta di sesso maschile nella specialita' sciabola; 
        2) pugilato: 
          1 atleta di sesso maschile nella categoria 60 kg; 
        3) ginnastica artistica: 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' parallele; 
        4) taekwondo: 
          1 atleta di sesso femminile nella categoria 57 kg; 
          1 atleta di sesso femminile nella categoria 67 kg; 
        5) nuoto: 
          1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  50m/100m
dorso; 
          1 atleta di  sesso  maschile  nella  specialita'  100m/200m
stile libero; 
        6) ciclismo: 
          1 atleta di sesso maschile nelle specialita' mountain  bike
e ciclocross; 
        7) lotta: 
          1 atleta di sesso maschile nella categoria 74 kg; 
        8) tiro a segno: 
          1 atleta di sesso femminile nella  specialita'  carabina  3
posizioni; 
      b)   18   posti   nella   2^   immissione,   ripartiti    nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
        1) atletica leggera: 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' mezzofondo; 
          1 atleta di sesso maschile nella specialita' mezzofondo; 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' giavellotto; 
        2) ginnastica artistica: 
          1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'  concorso
generale; 
        3) karate: 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' kumite  -  55
kg; 
        4) sci alpino: 
          2   atleti   di   sesso   femminile    nelle    specialita'
slalom/superG/discesa libera; 
          2   atleti   di   sesso    maschile    nelle    specialita'
slalom/superG/discesa libera; 
        5) sci di fondo: 
          1 atleta di sesso femminile; 
          1 atleta di sesso maschile; 
        6) biathlon: 
          1 atleta di sesso femminile; 
          2 atleti di sesso maschile: 
        7) snowboard: 
          1 atleta di sesso maschile nella specialita' boarder-cross; 
        8) slittino su pista artificiale: 
          1 atleta di sesso femminile nella specialita' singolo; 
        9) arrampicata sportiva: 
          1  atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  lead  e
boulder; 
          1 atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  speed  e
boulder. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate, l'Amministrazione della Difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.