Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
 
    1. La Regione Campania,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
giugno 2012, n. 106 recante: "Riorganizzazione  degli  Enti  Vigilati
dal Ministero della  Salute,  a  norma  dell'art.  2  della  legge  4
novembre 2010, n. 183", e dell'Accordo sottoscritto  con  la  Regione
Calabria in data 5 dicembre 2013 per la "Disciplina  delle  modalita'
di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno", ratificato con legge  regionale  n.  8
del 13 Febbraio 2014, pubblicata sul BURC n. 11 del 14.02.2014,  deve
provvedere, sentito il Ministro della Salute e  di  concerto  con  il
Presidente della Regione Calabria, alla nomina del Direttore Generale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, secondo i
criteri e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii. 
    2. L'incarico sara' conferito con Decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale, sentito il Ministro della Salute e di concerto  con
il Presidente della Regione Calabria, e sara' regolato  da  contratto
di diritto privato di durata non inferiore a tre e  non  superiore  a
cinque anni, rinnovabile una  sola  volta,  stipulato  in  osservanza
delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile e non
puo' protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.  Il  contenuto  di
tale contratto ed il relativo trattamento economico saranno stabiliti
in base alle vigenti disposizioni statali e regionali. 
    3. La carica  di  Direttore  Generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente  o  autonomo,  e
determina,  per  i  lavoratori   dipendenti,   il   collocamento   in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.