Art. 1 Principi generali 1. La Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante: "Riorganizzazione degli Enti Vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", e dell'Accordo sottoscritto con la Regione Calabria in data 5 dicembre 2013 per la "Disciplina delle modalita' di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno", ratificato con legge regionale n. 8 del 13 Febbraio 2014, pubblicata sul BURC n. 11 del 14.02.2014, deve provvedere, sentito il Ministro della Salute e di concerto con il Presidente della Regione Calabria, alla nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. 2. L'incarico sara' conferito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Ministro della Salute e di concerto con il Presidente della Regione Calabria, e sara' regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile e non puo' protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. Il contenuto di tale contratto ed il relativo trattamento economico saranno stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali e regionali. 3. La carica di Direttore Generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.