IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 24 dello Statuto di  Ateneo  ed  in  particolare  il
comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al Direttore Generale,
nell'ambito della programmazione del personale e nel  rispetto  delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita', il compito
di procedere al reclutamento del personale  tecnico-amministrativo  e
dirigenziale; 
    Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Universita' del  12
marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto
non previsto dal contratto stesso, restano in  vigore  le  norme  del
C.C.N.L. Comparto Universita' del 16 ottobre 2008; 
    Visto pertanto il C.C.N.L. Comparto Universita', sottoscritto  il
16 ottobre 2008 che  riordina  e  presenta  in  modo  sistematico  ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili  a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin  qui  intervenuti
tra I'ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle Universita'; 
    Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile  2006  recante
il "Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  s.m.i.,  concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Visto  il  D.P.C.M.  7  febbraio  1994,  n.  174,  e   successive
modifiche, contenente il Regolamento recante norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l'altro, le  modalita'  di  svolgimento
dei concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i.,  recante  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione  e  di  controllo  e  successive  modifiche
introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 286/98 recante il "Testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero" e s.m.i.; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante  norme
per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e s.m.i., recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare  l'art.  42,  comma  1,
lett. d) punto 3) e l'art. 58, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del  codice
di protezione dei dati personali utilizzati  dall'Universita'  ed  al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati  rispettivamente
con decreto rettorale n. 5073 del 30  dicembre  2005  e  con  decreto
rettorale n. 1163 del 22 marzo  2006,  in  applicazione  del  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale
e' stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei  ruoli  a
tempo  indeterminato  del  personale  tecnico-amministrativo   presso
l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il
2 aprile 2014; 
    Visto l'art.  1,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  n.  180/08
convertito  nella  legge  n.  1  del  9  gennaio  2009  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  detta  disposizioni   per   il
reclutamento nelle Universita' e per gli Enti di Ricerca; 
    Visto l'art. 66,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  n.  112/08,
convertito in  legge  n.  133/08,  e  s.m.i.  il  quale  testualmente
dispone: "Per il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle  universita'
statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente  [...]  L'attribuzione  a  ciascuna
universita' del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [...]"; 
    Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.
148, cosi' come  sostituito  dall'art.  1,  comma  4,  lett.  b)  del
decreto-legge n. 150/2013, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 15/2014, il quale testualmente dispone: "Il termine per  procedere
alle assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  relative  alle
cessazioni verificatesi negli anni [...] 2012 di cui  [...]  all'art.
66, commi [..] 13-bis [...], del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2014
[...]"; 
    Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 9 agosto 2013, n. 713,  con  il  quale  all'Universita'
degli Studi di Napoli Federico Il sono stati attribuiti,  per  l'anno
2013, complessivi n. 9,82 punti organico; 
    Viste  le  delibere  nn.  41  e  21,  datate  17  dicembre  2013,
rispettivamente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del   Senato
Accademico; 
    Visto il Decreto del Direttore Generale n. 429 del 2 aprile  2014
con il quale questa Amministrazione,  in  applicazione  dell'art.  3,
comma 2, del sopracitato Regolamento  di  Ateneo  per  l'accesso  nei
ruoli a tempo  indeterminato  del  personale  tecnico-amministrativo,
emanato  con  decreto  rettorale  n.  918  del  1°  aprile  2014,  ha
autorizzato   l'iter   amministrativo   finalizzato,   tra   l'altro,
all'assunzione - mediante l'utilizzo dei punti organico relativi alla
programmazione delle assunzioni di  personale  tecnico-amministrativo
per l'anno 2013 e previo esperimento della procedura di mobilita'  di
cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001  e  s.m.i.  e
della subordinata  procedura  di  mobilita'  intercompartimentale  ed
interuniversitaria  -  di  n.  11  unita'  di   categoria   D,   area
amministrativa-gestionale  per   le   esigenze   della   Ripartizione
Bilancio, Finanza e Sviluppo; 
    Considerato che: 
      1) il 3 giugno 2014 sono  decorsi  infruttuosamente  i  termini
relativi alla procedura di  mobilita'  di  cui  all'art.  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.  -  effettuata
da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 29955 del  2
aprile 2014, nonche' errata corrige di  cui  alla  nota  dirigenziale
prot. n. 34905 del 15 aprile 2014; 
      2)  la   procedura   di   mobilita'   intercompartimentale   ed
interuniversitaria - effettuata da questa  Amministrazione  con  nota
dirigenziale, prot. n.  29957  del  2  aprile  2014,  nonche'  errata
corrige di cui alla nota dirigenziale prot. n. 34906  del  15  aprile
2014 - finalizzata, tra l'altro, al reclutamento delle predette n. 11
unita'  di  categoria  D,  area  amministrativa-gestionale,  per   le
esigenze della Ripartizione Bilancio, Finanza e  Sviluppo,  ha  avuto
esito positivo per n. 1 posto, giusto Decreto del Direttore  Generale
n. 770 del 4  giugno  2014,  integrato  con  successivo  Decreto  del
Direttore Generale n. 789 del 6 giugno 2014 in  quanto  e'  risultata
idonea l'unica unita' di personale candidatasi; 
    Accertato, nel rispetto  di  quanto  prescritto  all'art.  3  del
sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso  nei  ruoli  a  tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato,  che  non
sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico  di  questa
Universita' corrispondente al profilo da reclutare in parola; 
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere   all'emanazione   del
presente bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di  n.
10   posti   di   categoria   D,   posizione   economica   D1,   area
amministrativa-gestionale,  per  le   esigenze   della   Ripartizione
Bilancio, Finanza e Sviluppo dell'Universita' degli Studi  di  Napoli
Federico II; 
    Visto altresi', l'art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014,  che
detta disposizioni in materia di riserve di  posti  in  favore  delle
categorie ivi specificate; 
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  66/2010  e  s.m.i.   ed   in
particolare l'art. 1014, comma 1, lett. a) e comma 4 che testualmente
recita "Se  le  riserve  di  cui  al  comma  1  non  possono  operare
integralmente o parzialmente,  perche'  danno  luogo  a  frazioni  di
posto,  tali  frazioni  si  cumulano  con  le  riserve  relative   ai
successivi concorsi  per  l'assunzione  di  personale  non  dirigente
banditi dalla medesima amministrazione [. . .]"; 
    Visto  altresi'  l'art.  678,  comma  9  del  suindicato  decreto
legislativo n. 66/2010; 
    Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui  all'art.
9 della legge 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a  favore
dei soggetti di cui alla citata Legge 68/99; 
    Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50%  dei  posti
per le restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art.
3, comma 3, da prevedere nel presente bando, occorre  effettuare  una
riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie  al  fine  di
ricondurre le stesse al predetto limite del 50%; 
    Considerato che, dal calcolo effettuato dall'Ufficio Reclutamento
Personale Contrattualizzato nonche' tenuto conto di parte del residuo
a favore dei soggetti di cui al decreto  legislativo  n.  66  del  15
marzo 2010 e s.m.i., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678,  comma  9,
(gia' decreto  legislativo  215/2001,  art.  18,  comma  6),  occorre
riservare n. 2 posti per tali categorie e n. 3 posti al personale  in
servizio presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico Il,  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del
CCNL comparto Universita'; 
    Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre
2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007; 
    Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001; 
    Visto il decreto ministeriale in data  9  luglio  2009  rubricato
"Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi"; 
    Visto il decreto ministeriale in data  9  luglio  2009  rubricato
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto il  concorso  pubblico,  per  esami,  a  10  posti  di
categoria D, posizione economica D1, area  amministrativa-gestionale,
per le esigenze  della  Ripartizione  Bilancio,  Finanza  e  Sviluppo
dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico Il (cod.  rif.  1401)
di cui: 
      - n. 3 posti riservati al personale  tecnico-amministrativo  in
servizio presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II,  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del
CCNL comparto Universita',  in  possesso  dei  requisiti  generali  e
specifici riportati nei successivi artt. 2 e 3; 
      - n. 2  posti  riservati  alle  categorie  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., artt.  1014,  comma  1,
lett. a), e 678, comma 9, (gia' decreto  legislativo  215/2001,  art.
18,  comma  6),  in  possesso  dei  requisiti  generali  e  specifici
riportati nei successivi artt. 2 e 3. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste   dal
presente articolo devono farne espressa  menzione  nella  domanda  di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di  aventi  titolo  saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  non
riservatari utilmente collocati in graduatoria.