IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2001,  modificato  con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i  titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare e successive modifiche e  integrazioni,  e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare, e  l'art.  2186,  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  Difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del  Comando  Generale
dell'Arma dei Carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2015,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   Carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non  abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione  presentate  venisse  ritenuto  compatibile   con   le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con  i  termini  di
conclusione della procedura concorsuale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo  speciale  dell'Arma   dei   Carabinieri,   con   la   seguente
ripartizione di posti: 
      a) 23 (ventitre') sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella  qualifica  di  Luogotenente  e  nei  gradi  di
Maresciallo  Aiutante  Sostituto  Ufficiale  di  Pubblica  Sicurezza,
Maresciallo Capo  e  Maresciallo  Ordinario  in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) 1 (uno) e' riservato  a  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che  abbiano  prestato  servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito; 
      c) 1 (uno) e' riservato  al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di riservatari idonei  potranno  essere  devoluti  agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente  decreto,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  concorso  o
l'ammissione al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale. 
    4. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a  un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. 
    In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nei
siti   internet    www.carabinieri.it    e    www.persomil.difesa.it.
definendone la modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.