IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia", e successive modificazioni, tra le quali quelle da ultimo apportate con il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16, concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, nonche' l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che ha stabilito, ai sensi della citata legge n. 149/90, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della difesa 16 aprile 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 1029, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state emanate le "disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo"; Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale lo Stato maggiore della difesa, I Reparto personale, Ufficio reclutamento, stato, avanzamento, ha evidenziato l'abrogazione, ai sensi del citato decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, dei concorsi delle Forze di polizia per reclutamenti nelle Forze armate di VFP4, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ed ha altresi' comunicato l'impossibilita', per l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse per l'immissione di personale VFP4 nei ranghi delle Forze armate; Visto il ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, preso atto dei posti gia' disponibili; Valutate le attuali complessive disponibilita' finanziarie derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013 e 8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'art. 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Considerato, nell'ambito delle predette disponibilita', che le risorse residue dopo aver utilizzato o accantonato quelle per le prioritarie necessita' degli altri ruoli del Corpo forestale dello Stato consentono, al termine della relativa procedura concorsuale, l'immissione diretta di n. 393 unita' nel ruolo iniziale degli agenti ed assistenti; Considerato che le sopra citate immissioni in ruolo dei vincitori restano comunque subordinate alle autorizzazioni e alle risorse che risulteranno effettivamente disponibili, al termine della procedura concorsuale; Visto il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 5 ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina; Viste le note 4 novembre 2014, n. 85968 e 10 dicembre 2014, n. 69812, rispettivamente dell'Igop e della Funzione pubblica di rimodulazione delle autorizzazioni ad assumere nonche' di autorizzazione a bandire; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Ritenuto di bandire un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di n. 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da ammettere direttamente al corso di formazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso riservato e destinatari della riserva 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di trecentonovantatre (393) allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, da ammettere direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione. In particolare possono partecipare al concorso esclusivamente: a) i giovani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione hanno gia' completato almeno una volta come volontari la ferma prefissata di un anno, siano essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in servizio presso le Forze armate; b) i giovani che alla data medesima stiano prestando servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno da almeno 6 mesi, restando, in tal caso, l'ammissione al corso di formazione comunque subordinata al completamento della ferma. 2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere aumentato, a discrezione dell'Amministrazione, qualora le autorizzazioni alle assunzioni rilasciate prima dell'avvio del corso consentano un'ulteriore copertura delle vacanze esistenti nel ruolo degli agenti ed assistenti. 3. Non puo', pena l'esclusione, partecipare al concorso, in quanto non rientra nella categoria di cui al comma 1 alla quale il medesimo e' riservato, colui che abbia svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontario in ferma breve (VFB) ovvero volontario in ferma annuale (VFA). 4. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio del Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale: Friuli: 2; Veneto: 18; Lombardia: 79; Piemonte: 53; Liguria: 30; Emilia Romagna: 77; Toscana: 22; Puglia: 55; Basilicata: 24; Calabria: 33. 5. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei presenti nella graduatoria finale del concorso bandito con il presente decreto, la distribuzione territoriale degli ulteriori posti sara' effettuata, nel rispetto della pianta organica, tenendo conto degli ambiti regionali con maggior carenza di personale del ruolo degli agenti ed assistenti e di personale in genere. 6. Qualora, per qualsiasi motivo, prima dell'assegnazione alla sede di servizio, il numero di posti previsti dalla distribuzione territoriale di cui al comma 4 per il singolo ambito regionale divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso in base alla pianta organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza, individuera' negli altri ambiti i posti da coprire, in piena discrezionalita', comunque nel rispetto della pianta organica. 7. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato e prendono servizio presso la sede assegnata. 8. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; qualora, invece, sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 9. Le assunzioni saranno disposte in subordine alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia, comunque nei limiti di disponibilita' numerica e finanziaria operanti al termine della procedura concorsuale. Resta impregiudicata la facolta' del capo del Corpo forestale dello Stato di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la prova e gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere, differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed esami".