IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante «Nomina dei Ministri», con  il  quale  la  sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  2001,
n. 195, concernente «Regolamento  recante  modifica  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo»; 
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post-lauream  per  l'ammissione  all'esame  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo»   e
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo»; 
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale»; 
    Visto il decreto ministeriale 21  marzo  1997,  n.  158,  recante
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale»; 
    Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante  «Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155,  concernente
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28   novembre   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree magistrali»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
    Vista la richiesta congiunta delle Universita' La Sapienza e Roma
Tre, trasmessa con  nota  prot.  n.  4115/2014,  volta  ad  istituire
un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato  di
abilitazione  all'esercizio  della   professione   di   geologo,   da
attribuirsi ad anni alterni ai due atenei; 
    Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 28 gennaio 2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.