IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici Statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 1, laddove e' previsto che il personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi ordinamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale militare; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, - registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1579 - recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2016, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente ripartizione di posti: a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri; b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito; c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; d) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 13. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 4. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.