IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo
Ingegneri - svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell'Arma
Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio
Aeronautico - ruolo Ingegneri - presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra
gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco»;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente della Marina Militare;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli
articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e altri ordinamenti
speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psicofisico e attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentenze nn. 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone a
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Per l'anno accademico 2016-2017 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura
indicata nelle appendici al bando:
a) agli Allievi delle Scuole Militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che
consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio
permanente, Volontario in ferma prefissata quadriennale e Volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e
integrazioni.
La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle appendici al bando,
saranno devoluti all'altra.
I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
concorrenti idonei che sono alle armi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in
ferma volontaria o rafferma;
altri concorrenti idonei.
I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
I predetti vincitori non potranno far valere gli esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai
fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo
formativo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso.
Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi'
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente
comma 2.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.