IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto Interministeriale 19 gennaio  2016,  recante  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  Marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina Militare; 
    Visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015,  recante,  fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame  per  la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli  speciali  della
Marina Militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  30  giugno  2015,  -
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1578 - recante «Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali della Marina Militare» emanato ai sensi dell'art.  647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0061679 del 21 settembre 2015; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  Maggiore  della  Difesa  n.  M_D
SSMD0/58764 del 13 novembre 2015; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  66/2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco»,  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e  1035  del  citato  decreto  legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331  e
4332); 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2016  concorsi,  per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  32  (trentadue)
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 14  (quattordici)  Ufficiali
in  servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di  Stato
Maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore  del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate  e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 7 (sette) posti a favore degli appartenenti al  ruolo  dei
Marescialli; 
      b) concorso per il  reclutamento  di  7  (sette)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo  del  Genio  Navale,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 4 (quattro)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli, cosi' ripartiti tra i seguenti settori: 
        navale: 3 (tre) posti, con riserva di 1 (uno) posto a  favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio e di 2 (due) posti a favore degli  appartenenti  al
ruolo dei Marescialli; 
        infrastrutturale: 4 (quattro) posti, con riserva di  1  (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei  parenti
in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici  superstiti,  del
personale delle Forze Armate e delle Forze  di  Polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio e di 2 (due) posti  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso  per  il  reclutamento  di  3  (tre)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle  Armi  Navali,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  2  (due)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
Marescialli; 
      d) concorso  per  il  reclutamento  di  3  (tre)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
Militare Marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
di  2  (due)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
Marescialli; 
      e) concorso per il reclutamento  di  5  (cinque)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di 3  (tre)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina  in  servizio  permanente  a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento  del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line  di  cui  al  successivo  art.  3   e   nei   siti   internet
www.persomil.difesa.it,    www.marina.difesa.it,    definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.