IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n.  127,  concernente  misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni,  in
particolare l'art. 3, comma 1 laddove e' previsto  che  il  personale
militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi
ordinamenti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001,  165  e  successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, concernente l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista  la  legge  del  28  dicembre   2015,   n.   208,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2016); 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   Marescialli   e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,  recante
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri  ordinamenti  speciali»,  dell'art.
19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.   183,   recante
«Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del  Corpo
nazionale dei Vigili  del  fuoco»,  dell'art.  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della   legge   23   dicembre   2000,   n.   388,   recante
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e  dell'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  recante
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato, inoltre,  che  la  specialita'  sopra  descritta  si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per  il  reclutamento  del  quale,  di
conseguenza, il citato decreto legislativo  n.  66/2010  ha  cura  di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati
all'eta',  all'efficienza  fisica  e  al  profilo  psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Tenuto conto che la pianificazione pluriennale  dei  reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in  carriera  di  cui
agli articoli 634. 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Vista la nota M_D SSMD REG 2016 0055324 del 19  aprile  2016  con
cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del bando di concorso  per  15  orchestrali  del
ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la lettera n. 124/1-10-2015 del 4 maggio 2016  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione del concorso di  orchestrali  del  ruolo  musicisti
dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata la necessita' d'indire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il ripianamento dei  posti  da  orchestrale  presso  la
banda musicale dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  15
posti di orchestrale presso la banda musicale dei Carabinieri,  cosi'
suddivisi: 
    a) un posto di Maresciallo aiutante per 1° clarinetto soprano  in
Sib n. 1 (1^ parte «A»); 
    b) due posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno  dei  seguenti
strumenti (2^ parte A): 
    1) 2° Flicorno tenore in Sib; 
    2) Flicorno basso Grave in Fa; 
      c) quattro posti di Maresciallo  capo,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (2^ parte B): 
    1) 2° Flauto (obbligo dell'Ottavino); 
    2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7; 
    3) 1° Contrabasso ad Ancia; 
    4) 2° Trombone tenore; 
      d) tre posti di Maresciallo ordinario,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (3^ parte A) 
    1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9; 
    2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5; 
    3) Flicorno basso grave in Mib; 
      e) cinque posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno  dei
seguenti strumenti (3^ parte B): 
    1) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11; 
    2) 2° Saxofono baritono in Mib; 
    3) 2° Contrabasso ad Ancia; 
    4) 5° Corno (FA-Sib); 
    5) 3° Flicorno contrabbasso in Sib. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o  annullare
il presente bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione per i vincitori,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni  di  personale.  In  tal
caso, l'Amministrazione della  Difesa  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale.