IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli Ufficiali di Complemento e per gli appartenenti al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e,in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'esercito n. M_D E0012000 0193509 del 18 novembre 2015; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'esercito n. M_D E0012000 REG2016 0079169 del 26 aprile 2016; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 54 (cinquantaquattro) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 8 (otto) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 40 (quaranta) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; b) concorso per il reclutamento di 10 (dieci) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 7 (sette) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente, ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.