IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  Uffici
Statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue  nel  pubblico   impiego»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare  l'art.  3,  comma  1,  laddove  e'  previsto  che  il
personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato  dai
rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione   Digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui
gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonche' l'art. 2186, che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  Difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del  Comando  Generale
dell'Arma dei Carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e, in  particolare,  l'art.  8,  comma  1,  concernente  l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei Conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390,
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione Generale per il Personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  Difesa  30  giugno  2015,
registrato presso la Corte dei Conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1579, recante «Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai sensi  dell'art.  647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016); 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  Generale   della
Sanita' Militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'Ordinamento  Militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  Armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2017,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   Carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 sottotenenti
in servizio permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non  abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione  presentate  venisse  ritenuto  compatibile   con   le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con  i  termini  di
conclusione della procedura concorsuale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014,
registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014,  al  foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel
Ruolo  Speciale  dell'Arma   dei   carabinieri,   con   la   seguente
ripartizione di posti: 
      a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti  al
ruolo Ispettori nella  qualifica  di  Luogotenente  e  nei  gradi  di
Maresciallo  Aiutante  Sostituto  Ufficiale  di  Pubblica  Sicurezza,
Maresciallo Capo  e  Maresciallo  Ordinario  in  servizio  permanente
dell'Arma dei carabinieri; 
      b) 1 (uno) e' riservato  a  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata dell'Arma dei carabinieri che  abbiano  prestato  servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito; 
      c) 1 (uno) e' riservato  al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      d) 1 (uno) e' riservato  ai  candidati  in  possesso,  all'atto
della  scadenza  del  termine   di   presentazione   delle   domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a  livello  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni. 
    2.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di riservatari idonei  potranno  essere  devoluti  agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 13. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente  decreto,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  concorso  o
l'ammissione al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale. 
    4. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a  un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. 
    In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nei
siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.