IL DIRETTORE GENERALE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999,  concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per  il
reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina  militare
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
Codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto l'art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il quale prevede, al 1° gennaio 2017,  l'unificazione  dei  ruoli
normali e speciali degli Ufficiali appartenenti al  Corpo  del  genio
navale e al Corpo delle armi navali della  Marina  militare,  con  la
costituzione dei ruoli normale e speciale del Corpo del  genio  della
Marina, articolati, ove previsto,  nelle  specialita'  genio  navale,
armi navali e infrastrutture; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare»,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Viste le lettere n. M_D MSTAT 0063215 del 26 settembre 2016 e M_D
MSTAT 0081920 del 28 novembre 2016 con le  quali  lo  Stato  Maggiore
della Marina militare ha  chiesto  di  indire  per  l'anno  2017  tre
concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di  complessivi  ventuno
Ufficiali in servizio  permanente  nei  ruoli  normali  della  Marina
militare, di cui nove nel Corpo del genio della Marina, tre nel Corpo
sanitario militare marittimo e nove nel Corpo  delle  capitanerie  di
porto; 
    Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde  alle
previsioni contenute nella programmazione triennale dei  reclutamenti
e negli altri  documenti  di  pianificazione/programmazione  e  trova
adeguata copertura  finanziaria  essendo  conforme  alle  consistenze
previsionali AA.PP. per l'anno 2017 approvate  dallo  Stato  Maggiore
della difesa; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014, registrato presso la Corte dei conti il  19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016,  al
foglio n. 2028, relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Vincenzo Melone
a Comandante generale delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina militare: 
      a) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello  del
Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutturale; 
      b) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di  vascello  del
Corpo sanitario militare marittimo - medici; 
      c) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello  del
Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b); 
      c) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c). 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  Polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui  al  precedente  comma  1,  lettere  a)  e  b)  per  mancanza  di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il  personale  militare
si riserva la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze  della  Forza
armata, di devolvere i posti non ricoperti nel Genio della  Marina  -
specialita' infrastrutturale al Corpo sanitario militare marittimo  e
viceversa, secondo la relativa  graduatoria  di  merito.  Qualora  il
posto non ricoperto  in  uno  dei  suddetti  concorsi  sia  un  posto
riservato, esso sara'  a  sua  volta  destinato  prioritariamente  ai
concorrenti riservatari, sempreche' nella  graduatoria  del  concorso
oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari  idonei  e
sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art.  678,
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche'  nel
sito www.difesa.it/concorsi. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale  dei  concorsi  on
line   del   Ministero   della   difesa   e   nel    sito    Internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.