IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall'Ispettorato Generale della Sanita' Militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visti i decreti ministeriali del 3 agosto 2016, concernenti le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare»; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0054544 del 12 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha inviato i prospetti relativi alla programmazione nel settore personale per l'anno 2017 della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto; Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2017-2019, modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251 del 6 febbraio 2017; Visto il decreto interministeriale del 29 agosto 2016, concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli della Marina Militare»; Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0077946 del 16 novembre 2016 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento dei Marescialli della Marina Militare per il 2017; Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0018771 del 31 gennaio 2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito per l'anno 2017; Visto il foglio n. M_D ARM001 0019391 del 21 febbraio 2017 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2017; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale Militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli dell'Esercito; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto; c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 5. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.