IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1579, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017 - 2019 dello Stato (legge di stabilita' 2017)»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2017, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto Tenenti in servizio permanente nel Ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016, - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita'/specializzazione nel modo seguente: a) specialita' psicologia: due posti; b) specialita' amministrazione: due posti, c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni: un posto; d) specialita' telematica - specializzazione informatica: un posto; e) specialita' genio: due posti. Per ogni specialita' un posto e' riservato agli Ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli Ufficiali di complemento, agli ufficiali delle Forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri, mentre il 25% dei posti riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli Ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri siano stati ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo. 3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'/specializzazione. 4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialita'/specializzazione di cui ai commi precedenti potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.