IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione   digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  Codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  30  giugno  2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1579, recante «Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri» emanato ai sensi  dell'art.  647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il  triennio
2017 - 2019 dello Stato (legge di stabilita' 2017)»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2017,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto Tenenti in
servizio  permanente  nel  Ruolo  tecnico  logistico  dell'Arma   dei
carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o
piu' delle specialita'/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i
posti messi a  concorso  con  il  presente  decreto,  fosse  ritenuto
compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri  e
con i termini di conclusione della procedura concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a   trenta   volte   quello   dei   posti   previsti   per   ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore  generale  per
il personale militare il decreto del Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016, - registrato alla Corte dei conti il 25  ottobre  2016,
al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
otto Tenenti in servizio permanente nel  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
      a) specialita' psicologia: due posti; 
      b) specialita' amministrazione: due posti, 
      c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni:
un posto; 
      d) specialita' telematica -  specializzazione  informatica:  un
posto; 
      e) specialita' genio: due posti. 
    Per ogni specialita' un posto  e'  riservato  agli  Ufficiali  in
ferma prefissata che abbiano prestato,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma  1,
almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi  di  quelli  del  corso
formativo, agli Ufficiali di complemento, agli ufficiali delle  Forze
di  completamento,  che  hanno  prestato  servizio   senza   demerito
nell'Arma dei carabinieri, mentre  il  25%  dei  posti  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e  delle  Forze  di  polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
Ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di  cui  ai  commi  precedenti  potranno
subire  modificazioni,  fino  alla   data   di   approvazione   della
graduatoria  di  merito,  per  sopravvenute  esigenze  dell'Arma  dei
carabinieri connesse  alla  consistenza  degli  Ufficiali  del  ruolo
tecnico - logistico. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.