IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del  21
dicembre 2017 emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare (DGPM), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il  quale
e'  stato  indetto,  per  il  2018,  il  bando  per  il  reclutamento
di ottomila  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP  1)
nell'Esercito; 
    Vista la proposte di modifica al bando presentate dal  I  Reparto
della Direzione generale per il personale militare; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n.  281  del  9  febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1  e  2  fatta
eccezione per quelli relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati  nelle  domande
nonche' l'effettivo possesso dei  titoli  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione; 
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; 
      g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di  merito  non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        lo svolgimento delle prove di efficienza fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  Selezione  o  Enti  o  Centri  sportivi  puo'
avvenire: 
      in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica; 
      successivamente, in caso di idoneita' alle prove di  efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
      i) formazione, da parte della commissione valutatrice: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte  graduatorie  di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati  risultati  idonei   e/o   in   attesa   dell'esito   degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; 
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di  cui  alla
precedente lettera i); 
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.