IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Vista la proposte di modifica al bando presentate dal I Reparto della Direzione generale per il personale militare; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande nonche' l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica amministrazione; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi puo' avvenire: in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica; successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera i); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.