IL CAPO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e in particolare l'art. 8 - comma 1 - che prevede, fra l'altro, « le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica (...)»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e in particolare l'art. 23-quinquies, comma 4, ai sensi del quale le facolta' assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni, tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina inmateria di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, recante «Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2016; Ritenuto che, anche in considerazione delle competenze acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e relativi decreti di attuazione, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sussiste l'esigenza di acquisire nuove unita' di personale da adibire allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che pertanto occorre bandire un concorso, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale munito di specifiche professionalita'; Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di mobilita'; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione del 4 agosto 2017, recante «Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale, tra l'altro nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale (...) in favore di varie amministrazioni», ed in particolare l'art. 7, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017; Considerato che in ragione della necessita' di dare adeguato impulso all'implementazione delle riforme attuative, il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato con nota n. 0062407 P-4.17.1.7.4 del 2 novembre 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - a svolgere direttamente le procedure concorsuali per selezionare le unita' di personale autorizzate con i suindicati decreti; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 80 unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo, da inquadrare nella Terza Area funzionale, Fascia retributiva F1, per far fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali sulla base delle esigenze di servizio del Ministero, come risultanti anche all'esito della redazione del Piano di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di ottanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il venti per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura concorsuale verra' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verra' concesso il beneficio della riserva.