IL DIRETTORE GENERALE Visto il vigente statuto dell'Universita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto l'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, e successiva modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni nelle Universita' statali; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, l'art. 8 e l'art. 18, comma 2; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» ed in particolare l'art. 1; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» ed in particolare l'art. 34; Visto decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 1 e l'art. 7, comma 9; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare art. 3, comma 123; Visto il D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 con il quale e' stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope»; Considerato che dal prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68/1999, inviato per via telematica agli uffici competenti in data 29 gennaio 2018, e' emersa una scopertura rispetto alla quota d'obbligo relativa alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, pari a una unita'; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione in data 21 maggio 2015, con cui e' stato autorizzata la copertura di un posto di categoria C, posizione economica Cl, area amministrativa, per le esigenze contabili dell'Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi; Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di mobilita' compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Universita' sottoscritto il 16 ottobre 2008; Ravvisata la necessita' di procedere all'emanazione del bando di concorso per un posto di categoria C, posizione economica C1 , area amministrativa, per le esigenze contabili dell'Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi. Decreta: Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a un posto di categoria C, posizione economica Cl, area amministrativa, per le esigenze contabili dell'Ateneo, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 o categorie ad esse equiparate, iscritti negli appositi elenchi. Per le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e loro familiari non e' necessario il possesso dello stato di disoccupazione. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Universita'.