Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice una selezione locale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68, per l'assunzione di cinque Vice assistenti riservata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge. I selezionati verranno assegnati esclusivamente alle strutture dell'area romana. Sono richiesti i seguenti requisiti. 1. Iscrizione nell'elenco dei disabili disoccupati, di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuto dalla Citta' Metropolitana di Roma Capitale; 2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equivalente; Ė altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra indicato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 3. Eta' non inferiore ai 18 anni; 4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 5. Idoneita' fisica alle mansioni; 6. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 7); 8. Adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda. Il possesso del requisito di cui al punto 8 viene verificato durante la prova del concorso. L'equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. L'istanza per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli eventualmente dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.