L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
    Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576  e   le   successive
disposizioni modificative ed integrative; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova  di  idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro  di
cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b); 
    Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto  2012  che  ha  disposto  l'istituzione  di
IVASS; 
    Visto il regolamento IVASS n.  40  del  2  agosto  2018,  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in  materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2019, con cui e' stata determinata la misura  del  contributo  dovuto
all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di  idoneita'  di
cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n.  209  del  2005
per la sessione d'esame 2019; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2019 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di  cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2019  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di  cui  all'art.  109,
comma  2,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209.
(Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 2019). 
    2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che: 
      a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, siano in possesso del titolo  di  studio  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a  seguito  di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso
annuale  previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio   estero
equipollente; 
      b) abbiano provveduto  al  pagamento  del  contributo  previsto
dall'art. 336, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.