IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  concernente  il  nuovo
ordinamento  dell'amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante l'ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica  o  tecnica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda  musicale  della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro,  disposizioni  per  lo  snellimento   delle   procedure   di
assunzione nella Polizia di Stato; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.
12, recante l'ordinamento  giudiziario,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, richiamati dall'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,
n. 53; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  per  la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n.  230,  recante  nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 37,  che  prevede
l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte  dei
candidati  dell'uso  delle  apparecchiature  e   delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Ritenuto necessario provvedere alla copertura di dieci  posti  di
orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia
di Stato; 
    Consideratoche non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di dieci posti di orchestrale in prova del  ruolo  degli
orchestrali della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato,  cosi'
suddivisi: 
    I Parte - B 
      un posto di 1° fagotto; 
    II Parte - A 
      un posto di corno inglese con l'obbligo dell'oboe; 
      un posto di 2° clarinetto piccolo  in  Mib  con  l'obbligo  del
clarinetto piccolo in Lab; 
      un posto di 1° flicorno basso grave in Fa; 
    II Parte - B 
      un posto di 2° fagotto con l'obbligo del contrabbasso ad ancia; 
      un posto di 2° flicorno basso in Sib; 
      un posto di 1' piatti con l'obbligo della grancassa e  di  ogni
altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono,  xilofono,
marimba, campanelli); 
    III Parte - A 
      un posto di 3° clarinetto contralto in Mib; 
    III Parte - B 
      un posto di 4° clarinetto contralto in Mib; 
      un posto di 3°  clarinetto  basso  in  Sib  con  l'obbligo  del
clarinetto contrabbasso in Sib.