IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto lo  Statuto  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio,
emanato  con  Decreto  Rettorale  del  25  luglio  2008,  n.  856,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  Serie
Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il Decreto legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; 
    Visto il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Vista il Decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; 
      Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 3, del  Decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 9 gennaio 2009, n.  1,  che  ha  sostituito  il  primo  periodo
dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
prevede,  tra  l'altro,  che:  per  «...il  triennio  2009-2011,   le
universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta  per  cento  di  quella
relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente...»; 
    ciascuna «...universita' destina tale somma  per  una  quota  non
inferiore al 60 per  cento  all'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi  dell'art.  1,  comma
14, della legge 4  novembre  2005,  n.  230,  e  per  una  quota  non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...»; 
    Considerato che l'art. 29, comma  18,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, che contiene «Norme in materia di organizzazione  delle
universita', di personale accademico e di  reclutamento,  nonche'  la
delega al Governo per incentivare la qualita'  e  la  efficienza  del
sistema Universitario»,  ha  sostituito,  a  sua  volta,  il  secondo
periodo dell'articolo 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  seguente:
«Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non  inferiore
al cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e per una quota
non superiore al  venti  per  cento  alla  assunzione  di  professori
ordinari»; 
    Considerato che  i  predetti  vincoli  di  finanza  pubblica  non
consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno  in  corso,  ad
assunzioni di personale tecnico ed  amministrativo  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato; 
    Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del decreto  legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49  del  Decreto
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 6 agosto 2008, n.  133,  prevede  che,  per  «...rispondere  ad
esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le  amministrazioni  pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato  nella  impresa,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti...»; 
    Considerato inoltre, che l'art. 1,  comma  187,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  prevede  che,  a  «...decorrere
dall'anno 2006, le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,  gli  enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2003...»; 
    Considerato altresi', che l'art. 3,  comma  80,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
    Considerato infine, che l'art.  3,  comma  188,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, prevede che, per le universita' «...sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo  determinato  e  la  stipula  di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione dei progetti di ricerca  e  di  innovazione  tecnologica
ovvero di progetti finalizzati  al  miglioramento  di  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  del
fondo di finanziamento ordinario delle universita'...»; 
    Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518,  con  il
quale: 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio:   nuova
struttura organizzativa»; 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione»; 
      il Direttore Amministrativo e' stato  autorizzato  a  porre  in
essere  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  attuazione  della  nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 
        a) alla definizione del nuovo organigramma; 
        b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei  nuovi
«Manuali» per la individuazione  e  la  definizione  dei  compiti  di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione  e  la
definizione dei procedimenti amministrativi e  per  la  delega  della
firma; 
        c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, dei  posti  disponibili  nella  nuova  dotazione  organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni  verticali  del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di  ruolo  nel  nuovo
sistema di classificazione; 
      il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato  a  sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione  organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale,  mediante  consultazione  dei  responsabili  di  aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei  presidi  di  facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; 
    Vista la Determina del Direttore Amministrativo del  19  febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il  nuovo  organigramma
del personale tecnico ed amministrativo; 
    Considerato  che,  a  seguito  della  revisione  della  struttura
organizzativa e della entrata in vigore, a  decorrere  dal  10  marzo
2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo,
e'  necessario  procedere  al   potenziamento   di   uffici,   unita'
organizzative e  altre  strutture  al  fine  di  garantire,  il  piu'
possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla
ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla  utenza  ed,  in
particolare, agli studenti; 
    Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
Studi del Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo  indeterminato»,
emanato con  Decreto  Rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966,  e
modificato con Decreto Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; 
    Visto «il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  relativo  al
personale del comparto universitario  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16  ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22; 
    Attesa la necessita' di procedere,  per  le  motivazioni  innanzi
specificate,  all'assunzione,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di due unita' di personale  di  Categoria  D,  Posizione
Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati; 
    Considerato che le predette unita' di personale  sono  destinate,
in particolare, a potenziare la  dotazione  organica  dell'Ufficio  a
Supporto  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  nel  quale,
attualmente, presta servizio una unita' di personale di Categoria  C,
Area Tecnica, Tecnico -Scientifica ed Elaborazione Dati e una  unita'
di personale,  gia'  appartenente  all'Amministrazione  Autonoma  dei
Monopoli di Stato, distaccato presso  l'Ente  Tabacchi  Italiani,  in
posizione di  comando  presso  questo  Ateneo,  che  svolge  mansioni
prevalentemente di natura amministrativa; 
    Considerato  altresi',  che,  in  sede  di  predisposizione   del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario,
sono state destinate alcune risorse finanziarie  al  reclutamento  di
quattro unita' di personale tecnico ed amministrativo  da  inquadrare
nella Categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato  e  con
regime di impegno orario a tempo pieno; 
    Considerato che la  spesa  per  il  reclutamento  delle  predette
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e  contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione  e  la  iscrizione  ai
vari corsi di studio; 
    Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario; 
    Verifica la disponibilita' finanziaria, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di due posti di Categoria  D,
Posizione  Economica  D1,  Area   Tecnica,   Tecnico-Scientifica   ed
Elaborazione Dati,  per  le  esigenze  dell'Ufficio  a  Supporto  del
Servizio di Prevenzione e Protezione (Codice Concorso 01/2011). 
    E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al  lavoro
ed il trattamento economico.