IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, e l'art. 35; Considerate le accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna, che richiedera' di mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; Considerato che, nell'organico del grado di segretario di legazione, le vacanze sono in numero ampiamente superiore ai posti messi a concorso; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di segretario di legazione in prova. 2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C). 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.