IL DIRIGENTE 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle universita'; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ed  in  particolare  gli
articoli  4  e  20,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e  i  diritti  delle
persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante,  tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il C.C.N.L. del comparto universita', sottoscritto in  data
16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo 2006-2009; 
    Visto il regolamento che disciplina le modalita'  di  accesso  ai
ruoli a tempo  indeterminato  del  personale  tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato  con  decreto
rettorale n. 3143 del 29 novembre 2007; 
    Visto il combinato disposto  degli  articoli  55,  comma  5,  del
vigente C.C.N.L. e 2, commi  4  e  5,  del  predetto  regolamento  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato,  secondo  cui  l'accesso
alla  categoria  B  puo'  avvenire  nella   posizione   B3   anziche'
all'iniziale B1,  per  particolari  professionalita'  che  richiedano
ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione  alla
specificita' dell'attivita' lavorativa; 
    Visto il D.D. n. 281 del 22  novembre  2010,  con  il  quale,  in
esecuzione delle delibere del S.A. n. 27 del 22 aprile 2010 e  n.  95
del 27 settembre 2010 e del consiglio di amministrazione n. 33 del 29
aprile 2010 e n. 114 del 27 settembre 2010, e'  stata  disposta,  tra
l'altro,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  una  unita'   di
personale di categoria B, posizione economica B3,  dell'area  servizi
generali  e  tecnici,  presso  questo  Ateneo,  per  le  esigenze  di
personale  addetto  alle  biblioteche,  ai  laboratori  didattici   e
informatici e alle aule; 
    Viste le note direttoriali prott. n. 45381  e  n.  45384  del  31
dicembre 2010, con le quali, rispettivamente, sono state attivate  le
procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 57 del  vigente
C.C.N.L. comparto universita' del 16 ottobre 2008, per  la  copertura
del  suindicato  posto  di  categoria  B,  posizione  economica   B3,
dell'area servizi generali; 
    Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata  attivata  la  procedura  di  mobilita'  volontaria  di  cui
all'art.  30  del   decreto   legislativo   n.   165/2001,   mediante
pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso; 
    Considerato che le predette procedure di  mobilita'  hanno  avuto
esito negativo; 
    Accertata  la  vacanza  e   la   disponibilita'   di   un   posto
corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi  nella
pianta organica di Ateneo; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
n. 333, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e'  stato
emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge n.  68/1999
ed in particolare, l'art. 7, comma 2, della citata legge che  dispone
a favore di tali soggetti una riserva di posti nei concorsi  pubblici
nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei  posti
messi a concorso; 
    Visto il decreto  legislativo  del  8  maggio  2001,  n.  215,  e
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 18,
comma 6, che prevede l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa  alla
riserva di posti nei pubblici concorsi  a  favore  dei  volontari  in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle  tre
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali ferme contratte, e il comma 7, il quale prevede che qualora
tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente,  perche'
da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa ad altri concorsi banditi nella stessa Amministrazione; 
    Visto  il  decreto  legislativo  del  31  luglio  2003,  n.  236,
modificativo del suddetto decreto  legislativo  n.  215/2001,  ed  in
particolare  l'art.  11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della
sopracitata riserva del 30% anche gli  ufficiali  di  complemento  in
ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato senza demerito la ferma contratta; 
    Considerato che ai sensi dell'art. 5,  commi  1  e  2,  del  gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di  particolari
categorie di cittadini,  non  possono  complessivamente  superare  la
meta' dei posti messi a concorso e che, se in relazione a tale limite
sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si  attua
in misura proporzionale per ciascuna  categoria  di'  aventi  diritto
alla riserva; 
    Accertato che  tale  riduzione  proporzionale  non  determina  il
raggiungimento dell'unita' a  favore  della  categoria  dei  soggetti
disabili ex legge n. 68/1999; 
    Accertato, inoltre, che risulta una precedente frazione di  posto
relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari  al
1,49  a  favore  del  suddetto  personale  militare,  che  si  cumula
all'attuale frazione di posto pari al 0,19; 
    Considerata l'unicita' del posto messo a concorso; 
    Ritenuto di destinare le suddette frazioni di posto a favore  del
suindicato  personale   militare   a   future   selezioni   a   tempo
indeterminato bandite da questo Ateneo, da  cumularsi  con  ulteriori
frazioni di posto che si determineranno; 
    Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla  copertura  di  un
posto di categoria  B,  posizione  economica  B3,  dell'area  servizi
generali  e  tecnici,  presso  questo  Ateneo,  per  le  esigenze  di
personale  addetto  alle  biblioteche,  ai  laboratori  didattici   e
informatici e alle aule, mediante emanazione  di  apposito  bando  di
concorso pubblico, per esami; 
    Considerato  che  in  seguito  a  circostanze   attualmente   non
valutabili o prevedibili, nonche' in attuazione  di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica o di altre previsioni  legislative,
questa  Amministrazione  potrebbe   revocare   il   presente   bando,
sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero  sospendere  o  non
procedere  all'assunzione  del  vincitore  della  presente  procedura
concorsuale; 
    Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C  del
15  novembre  2000,  che  ha  confermato  il  disposto  dei   decreto
direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento
alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale  della
competenza all'emanazione  di  atti  e  provvedimenti  relativi  alla
procedure di selezione del personale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto il concorso pubblico, per esami, per  la  copertura  a
tempo indeterminato di un posto di categoria B,  posizione  economica
B3, dell'area servizi generali e tecnici, presso questo  Ateneo,  per
le esigenze di personale  addetto  alle  biblioteche,  ai  laboratori
didattici e informatici e alle aule. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le  prove  concorsuali  ovvero  di
sospendere o non procedere all'assunzione del vincitore,  in  ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
universita'.