IL SOPRINTENDENTE 
 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
l'approvazione del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore  ed  in
particolare l'art. 142 che vieta la contemporanea  iscrizione  ad  un
corso universitario; 
    Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante  l'istituzione
della Scuola di restauro  presso  l'Opificio  delle  Pietre  Dure  di
Firenze; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme  per  lo  svolgimento  di  pubblici
concorsi»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l'istituzione del Ministero per i  beni  e  le
attivita'  culturali  ed,  in  particolare  l'art.  9  che  ribadisce
l'operativita' delle Scuole di Alta Formazione e di Studio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  norme  in  materia  di  semplificazione  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo del  30  giugno  2003,  n.  196,  in
materia di  tutela  delle  persone  ed  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la
tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  novembre
2007, n. 233, concernente  il  Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.  1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  18  giugno   2008   concernente
l'articolazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e
le attivita' culturali; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   7   ottobre   2008,   recante
disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle  Pietre
Dure di Firenze, quale Istituto  dotato  di  autonomia  speciale  che
afferisce al Segretariato Generale ed in  particolare  l'art.  2  che
ribadisce l'operativita' della Scuola  di  Alta  Formazione,  di  cui
all'art. 9  del  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  luglio  2009,
n. 91, recante la modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233; 
    Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, con  cui  e'  stata
ridefinita l'articolazione della struttura centrale e periferica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    Visto il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
e integrazioni, ed in particolare gli articoli 29 commi 7, 8 e  9,  e
182, come novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  156  e
dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: «Codice»); 
    Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29 commi 7,  8  e  9  del
Codice, emanati con decreti ministeriali 26  maggio  2009,  n.  86  -
concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori
- e n. 87, concernente la definizione di criteri di insegnamento  del
restauro di beni culturali; 
    Preso atto del parere espresso dal Consiglio Superiore  dei  Beni
Culturali e Paesaggistici nella seduta del 15 marzo 2010; 
    Visto il decreto del Soprintendente  dell'Opificio  delle  Pietre
Dure  di  Firenze  n.  1355   del   14   aprile   2011,   concernente
l'approvazione del regolamento della Scuola di Alta Formazione  e  di
Studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
               Posti a concorso - Contenuti formativi 
                Titolo di studio - Oneri di frequenza 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2011-2012,  un  concorso
pubblico, per  esami,  per  l'ammissione  di  10  allievi,  al  corso
quinquennale  della  Scuola  di   Alta   Formazione   e   di   Studio
dell'Opificio delle Pietre  Dure  nei  seguenti  «Percorsi  Formativi
Professionalizzanti»  -  PFP  -  (il  numero  di  riferimento  e   la
denominazione sono quelli  risultanti  dalla  tabella  dei  «Percorsi
Formativi  Professionalizzanti»  -   Allegato   B   -   del   decreto
ministeriale n. 87/2009): 
      PFP 1  -  Materiali  lapidei  e  derivati;  superfici  decorate
dell'architettura: 6 posti; 
      PFP 5 - Materiale librario e archivistico; Manufatti cartacei e
pergamenacei; Materiale fotografico, cinematografico  e  digitale:  4
posti. 
    2. Il corso,  quinquennale  a  ciclo  unico,  articolato  in  300
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi  previsti  dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a  quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 87/2009 e conferisce,  in  esito
al superamento dell'esame finale, avente valore  di  esame  di  stato
abilitante alla professione di restauratore  di  beni  culturali,  un
titolo di studio equiparato al diploma di  laurea  magistrale,  della
classe di laurea che verra' definita con provvedimento del  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con  il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  in  attuazione
dell'art.  1  comma  4   del   decreto   ministeriale   n.   87/2009,
coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 comma 9 del Codice. 
    In relazione  a  quanto  sopra,  si  sottolinea  che  l'eventuale
mancata definizione della classe di laurea magistrale abilitante alla
professione di restauratore  di  beni  culturali,  nelle  more  della
attivazione nonche' della conclusione del corso, non puo'  comportare
responsabilita' alcuna dell'Opificio delle Pietre Dure. 
    3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle Pietre Dure una quota pro capite a titolo parziale
rimborso spese, necessaria a coprire in parte le spese dell'attivita'
didattica e comprensiva degli oneri  relativi  alla  stipula  di  una
polizza assicurativa infortuni e per la responsabilita' civile  degli
allievi. Gli importi e le modalita' di pagamento di detta somma  sono
indicati sul sito web dell'Istituto  alla  voce  Formazione  (http://
www.opificiodellepietredure.it).