IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed, in particolare, l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il foglio n. 1072 Cod. id. RESTAV3 - Ind. cl. 5.02.11/09.04 del 1° marzo 2011, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento, per il 2011, di 17 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 17 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare. Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per il 2011, un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di 17 (diciassette) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: a) atletica leggera: un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' 60 metri/100 metri ostacoli; un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' 800 metri/1500 metri/cross; un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' cross/10 km su strada; b) scherma: un atleta (di sesso maschile) ed un'atleta (di sesso femminile), entrambi nella specialita' sciabola; c) pugilato: un atleta (di sesso maschile) nella categoria + 91 kg; un atleta (di sesso maschile) nella categoria 64 kg.; d) ginnastica artistica: un'atleta (di sesso femminile); e) judo: un'atleta (di sesso femminile) nella categoria 63 kg; f) sport equestri: un'atleta (di sesso femminile) nella disciplina salto ostacoli; g) sci alpino: un atleta (di sesso maschile) ed un'atleta (di sesso femminile); h) sci di fondo: 2 atleti di sesso maschile; i) snowboarder cross: 2 atleti di sesso maschile; j) slittino pista artificiale: un atleta (di sesso maschile). 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di cui al precedente comma 1. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.