IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  le  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28  novembre  2005,  n.  246»  ed,  in  particolare,  il  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 4  novembre  2010,  n.  183  ed,  in  particolare,
l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di  concorso,  diversi  limiti
minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei  gruppi
sportivi delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il foglio n. 1072 Cod. id. RESTAV3 - Ind. cl. 5.02.11/09.04
del 1° marzo 2011, con il quale lo Stato  maggiore  dell'Esercito  ha
inviato  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento, per il  2011,  di  17  volontari  in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 17 volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per il 2011, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso  al  Centro   sportivo   dell'Esercito   italiano   di   17
(diciassette) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4),  in
qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate: 
      a) atletica leggera: 
        un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' 60 metri/100
metri ostacoli; 
        un'atleta  (di  sesso  femminile)   nella   specialita'   800
metri/1500 metri/cross; 
        un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' cross/10  km
su strada; 
      b) scherma: un atleta (di  sesso  maschile)  ed  un'atleta  (di
sesso femminile), entrambi nella specialita' sciabola; 
      c) pugilato: 
        un atleta (di sesso maschile) nella categoria + 91 kg; 
        un atleta (di sesso maschile) nella categoria 64 kg.; 
      d) ginnastica artistica: un'atleta (di sesso femminile); 
      e) judo: un'atleta (di sesso femminile) nella categoria 63 kg; 
      f)  sport  equestri:  un'atleta  (di  sesso  femminile)   nella
disciplina salto ostacoli; 
      g) sci alpino: un atleta (di sesso maschile) ed  un'atleta  (di
sesso femminile); 
      h) sci di fondo: 2 atleti di sesso maschile; 
      i) snowboarder cross: 2 atleti di sesso maschile; 
      j) slittino pista artificiale: un atleta (di sesso maschile). 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate l'Amministrazione della  difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso  o  le  ammissioni  alla  ferma
prefissata quadriennale in  qualita'  di  atleta  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta  ufficiale  -
4ª serie speciale.