IL DIRETTORE GENERALE  
                     per il personale militare  
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti; 
    VISTA  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    VISTA  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    VISTA la direttiva CGS n. 80  edizione  marzo  2006  del  Comando
scuole dell'Aeronautica militare concernente norme per  la  selezione
psico-attitudinale  dei  candidati  partecipanti  ai  concorsi  della
medesima Forza armata; 
    VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    VISTO il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II  e
III del  libro  IV,  concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la
formazione del personale militare, e l'articolo  2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati  maggiori
di Forza armata e del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanati  in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata   dal
predetto codice, fino alla  loro  sostituzione;  cio'  con  specifico
riguardo al  decreto  ministeriale  26  settembre  2002,  emanato  in
applicazione dell'articolo 23, comma 5,  del  decreto  legislativo  8
maggio 2001, n. 215, abrogato dal medesimo  "codice  dell'ordinamento
militare", recante disposizioni concernenti i criteri e le  modalita'
per l'arruolamento degli ufficiali in ferma  prefissata,  nonche'  la
durata dei relativi corsi; 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, con
particolare riguardo ai titoli II e III  del  libro  IV,  concernenti
norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; 
    VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    VISTA la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare,  ed  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013; 
    RAVVISATA la necessita' di indire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami,  per  il  reclutamento  di  complessivi  20  (venti)   allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali e speciali
dell'Aeronautica militare; 
    VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                           D E C R E T A: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di complessivi 20 (venti) giovani al 4° corso  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale
in ferma prefissata dell'Aeronautica militare, ausiliario  dei  ruoli
normali e speciali, con il numero di posti di seguito indicati: 
    a) allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
normale:  4  (quattro)  posti  per  il  Corpo  sanitario  aeronautico
(C.S.A.r.n.), con riserva di 1 (uno) posto  a  favore  dei  diplomati
presso le Scuole  militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
    b) allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali corrispondenti: 
    1) 8 (otto) posti per le armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.),
con riserva di 2 (due) posti a favore dei diplomati presso le  Scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
    2)  4  (quattro)  posti  per  il  Corpo  del  genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
    - 2 (due) per la categoria elettronica, con riserva  di  1  (uno)
posto a favore dei diplomati presso le Scuole militari e dei figli di
militari deceduti in servizio; 
    - 2 (due) per la categoria infrastrutture e impianti, con riserva
di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le Scuole  militari  e
dei figli di militari deceduti in servizio; 
    3) 4 (quattro) posti per il Corpo  di  commissariato  aeronautico
(C.C.r.s.), con riserva di 1  (uno)  posto  a  favore  dei  diplomati
presso le Scuole  militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruoli, Arma/Corpi e categorie  potranno  subire  modificazioni,  fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se e'
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare il presente bando di  concorso,  modificare  il  numero  dei
posti,  annullare,  sospendere  o  rinviare  lo   svolgimento   delle
attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
l'Amministrazione provvedera' a dare formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale.