IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare  l'art.
5; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996,   n.   675   e   successive
modificazione ed integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  dei  dipendenti   del
comparto dell'universita' 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009; 
    Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196  ed  in
particolare l'art. 39, comma 15, che prevede una riserva obbligatoria
del 20% a favore dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale; 
    Considerato che l'art. 18, comma 6,  del  decreto  legislativo  8
maggio 2001, n. 215  eleva  al  30%  la  riserva  di  posti  disposta
dall'art. 39, comma 15 del citato decreto legislativo n. 196/95 e che
tale riserva si applica ai  volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito,anche al  termine  o  durante  le  eventuali  rafferme
contratte; 
    Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n.  236  ed  in
particolare l'art. 11, comma 1, lettera c,  che  introduce  il  comma
5-bis, all'art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 estendendo  le
riserve di cui all'art. 18, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  n.
215/2001 anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta; 
    Visto il regolamento in materia di accesso dall'esterno ai  ruoli
del personale tecnico-amministrativo - a  tempo  indeterminato  -  di
questa Universita' approvato con decreto rettorale 17  gennaio  2001,
n. 15; 
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Considerato che e' stata data attuazione  a  quanto  disposto  di
dall'art. 19, del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
Universita' e dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 23 febbraio 2011, relativamente al piano di assunzioni del
personale a tempo indeterminato anno 2011; 
    Accertata la copertura finanziaria sul bilancio dell'Ateneo; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la  copertura  la
di n. 1 posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area  tecnica,
tecnico-scientifica  elaborazioni  dati  presso  il  Dipartimento  di
Medicina clinica e  sperimentale,  Sez.  di  Farmacologia  di  questo
Ateneo riservato: 
      ai sensi dell'art. 18, comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
215/2001ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata  di  durata
di cinque anni delle tre  forze  armate,  congedati  senza  demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; 
      ai sensi dell'art. 26, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.
215/2001 agli ufficiali di  complemento  in  ferma  biennale  e  agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta. 
    La partecipazione al concorso e' aperta anche  ai  candidati  can
non in possesso dei requisiti di cui al comma  precedente.  Solo  nel
caso in cui  non  risultino  idonei  candidati  aventi  diritto  alla
riserva, verra' dichiarato vincitore il  candidato  non  appartenente
alle categorie di cui sopra seguendo l'ordine  della  graduatoria  di
merito. 
    Il  grado  di  autonomia  e  il  grado  di  responsabilita'   che
caratterizzano l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla tabella  A
allegata ai contratti collettivi di cui in premessa. 
    L'amministrazione garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.