IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano,  emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni; 
    Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
emanato  con  decreto  rettorale  9   ottobre   2006   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Vista la legge regionale 13 dicembre 2004,  n.  33  «Norme  sugli
interventi regionali per il diritto allo studio  universitario»,  che
prevede l'erogazione di servizi a favore degli iscritti ai  corsi  di
dottorato di ricerca; 
    Visti i decreti rettorali  con  i  quali  sono  state  costituite
presso l'Ateneo le scuole  di  dottorato  di  ricerca  e  sono  stati
emanati i relativi regolamenti; 
    Viste le deliberazioni  adottate  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio di amministrazione  rispettivamente  nelle  sedute  del  14
giugno 2011 e 28 giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
      Attivazione dei corsi afferenti alle scuole di dottorato 
 
 
    Sono attivati presso l'Universita'  degli  studi  di  Milano  per
l'anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo) i  corsi  di  dottorato  di
ricerca afferenti alle sottoelencate scuole di dottorato: 
    scuola di dottorato in scienze e tecnologie chimiche; 
    scuola di dottorato in scienze biologiche e molecolari; 
    scuola di dottorato in terra, ambiente e biodiversita'; 
    scuola  di  dottorato  in  scienze  molecolari  e   biotecnologie
agrarie, alimentari ed ambientali; 
    scuola di dottorato in sanita'  e  produzioni  animali:  scienza,
tecnologia e biotecnologie; 
    scuola di dottorato in scienze veterinarie per la salute  animale
e la sicurezza alimentare; 
    scuola di dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata; 
    scuola  di  dottorato  in  scienze  biochimiche,  nutrizionali  e
metaboliche; 
    scuola di dottorato in innovazione  tecnologica  per  le  scienze
agro-alimentari e ambientali; 
    scuola di dottorato in scienze giuridiche; 
    scuola di dottorato in humanae litterae. Teorie  e  metodi  delle
discipline   artistiche,   filologiche,   filosofiche,   geografiche,
letterarie, linguistiche e storiche; 
    scuola di dottorato in medicina molecolare; 
    scuola  di   dottorato   in   scienze   biomediche   cliniche   e
sperimentali; 
    scuola di dottorato in scienze morfologiche, fisiologiche e dello
sport; 
    scuola di dottorato in informatica; 
    scuola di dottorato in scienze matematiche; 
    graduate school in pharmacological sciences/scuola  di  dottorato
in scienze farmacologiche; 
    scuola    di    dottorato    in     scienze     fisiopatologiche,
neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita. 
    Sono pertanto indetti presso l'Universita' degli studi di  Milano
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi  di
dottorato afferenti alle predette  scuole,  per  ciascuno  dei  quali
vengono di  seguito  indicati  nelle  tabelle  allegate  al  presente
decreto, del  quale  costituiscono  parte  integrante,  l'area  e  il
settore o  i  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento,  il
dipartimento sede amministrativa, le sedi consorziate, la  durata,  i
posti e le borse di studio messi a  concorso,  il  coordinatore,  gli
eventuali curricula, le  eventuali  lauree  specialistiche/magistrali
richieste  per  l'ammissione,  il  criterio   di   ripartizione   del
punteggio, i criteri per la valutazione dei titoli, il  diario  delle
prove,  la  data  e  la  sede  di  pubblicazione  degli  esiti  della
valutazione dei titoli. 
    Il numero di posti e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera e) del  regolamento  d'Ateneo  in  materia  di  dottorato  di
ricerca, tenuto conto del numero  di  borse  di  studio  riservate  a
candidati extracomunitari non rientranti nella previsione del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30  luglio
2002, n. 189, bandite con separato provvedimento rettorale. 
    Per l'equiparazione dei diplomi  di  laurea  secondo  il  vecchio
ordinamento alle classi  delle  lauree  specialistiche/magistrali  si
applicano le disposizioni di cui al decreto 5 maggio 2004 emanato dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    Le  borse  finanziate   con   fondi   a   carico   del   bilancio
dell'Universita' degli studi di Milano possono  essere  incrementate,
qualora risultassero non assegnate borse bandite con riserva a favore
di candidati extracomunitari  non  rientranti  nella  previsione  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30
luglio 2002, n. 189, bandite con separato provvedimento rettorale. 
    Le borse di studio possono, altresi', essere aumentate a  seguito
di finanziamenti esterni  che  si  rendano  disponibili  prima  della
scadenza del termine fissato dal bando  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso.