IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente
le norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,
foglio n. 281 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in
particolare,  l'art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita'   di
sostituzione in caso - tra gli altri  -  di  temporanea  assenza  del
Direttore generale per il personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 10.800
volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP  1),  ripartiti  nei
seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
    a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012,
3.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata  dal
7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al  21
ottobre 1993, estremi compresi; 
    b) 2° blocco, con prevista  incorporazione  nel  mese  di  giugno
2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal  20
gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi; 
    c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese  di  settembre
2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal  6  aprile
1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi; 
    d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  dicembre
2012,  2.200  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal  27  luglio
1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'art.  702  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza,  anche  parziale,
di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate  categorie   di
riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco, inviate a mezzo  posta,  secondo  le  modalita'
specificate nel successivo  art.  3,  entro  i  termini  previsti  ma
pervenute dieci giorni oltre il termine  di  scadenza  stabilito  per
ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al  blocco
successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande
inviate a mezzo posta entro i termini  previsti  ma  pervenute  venti
giorni  oltre  il  prescritto  termine   di   presentazione   saranno
considerate irricevibili. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione  di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l'Amministrazione
della  difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante
annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.