IL DIRETTORE GENERALE 
          del personale dell'organizzazione e del bilancio 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e relativi regolamenti di esecuzione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in  particolare  l'art.
19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso  e
di assunzione presso le pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  n.  12/2010,  relativa  a  procedure  concorsuali   ed
informatizzazione; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  propri  dell'operatore
tecnico  del  settore  della  prevenzione,   dell'assistenza,   della
vigilanza e del controllo sanitario, che esigono  il  pieno  possesso
del requisito della vista; 
    Vista la legge 10  aprile  1991,  n.  125,  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri 24 luglio 1999, n.  6,  sull'applicazione  dell'art.  20  ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed in particolare l'art.
17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963, n. 1367,
nonche' il decreto del Ministro della salute 28  settembre  2005  che
attribuisce, tra l'altro, agli operatori tecnici  del  settore  della
prevenzione,  dell'assistenza,  della  vigilanza  e   del   controllo
sanitario in servizio presso il Ministero della salute  la  qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria,  per  l'effettivo  esercizio  di
vigilanza igienica sulla produzione e sul  commercio  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
    Ritenuto, pertanto, che non si possa  prescindere  dal  requisito
del possesso della cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relativi
regolamenti di esecuzione; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione; 
    Considerato che presso questa Amministrazione le quote di riserva
a favore degli appartenenti alle categorie protette previste  per  le
amministrazioni pubbliche che occupano piu' di cinquanta  dipendenti,
stabilita dalla normativa vigente, risultano coperte; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la  quale  e'  stato
nuovamente istituito il Ministero  della  salute  ed  in  particolare
l'art. 1 comma 7 che fa salvi, fino al  riordino,  i  regolamenti  di
organizzazione previgenti; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2003,
n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129
del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di  organizzazione  del
Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  12  settembre  2003  e  successive
modifiche ed integrazioni, con il quale sono  stati  individuati  gli
Uffici  dirigenziali  non  generali,  centrali  e   periferici,   del
Ministero; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,
n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162
del 17 luglio 2011, concernente il regolamento di organizzazione  del
Ministero della salute ed in particolare  la  tabella  «A»  a  questo
allegata con la quale e' stata rideterminata da ultimo  la  dotazione
organica del Ministero; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato,   ed   in   particolare   l'art.   39,   come
successivamente modificato ed integrato; 
    Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare  l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 30 del  7  febbraio  2011,  con  il  quale,  tra  l'altro,  questo
Ministero e' stato  autorizzato  all'avvio  della  procedura  per  il
reclutamento di trentadue posti  di  operatore  tecnico  del  settore
della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e  del  controllo
sanitario - fascia retributiva F2; 
    Rilevato   l'interesse   prioritario   dell'amministrazione    di
continuare ad avvalersi di personale dipendente che,  preventivamente
selezionato,  ha  nel  tempo  acquisito  competenza   ed   esperienza
professionale specifica relativa al profilo  oggetto  della  presente
procedura concorsuale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
    Visto l'art. 17, commi da 10 a 13 del  decreto  legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto
2009, n. 102, ed in particolare il comma 10 che prevede, tra l'altro,
la facolta' per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1  comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di bandire  concorsi
pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di
posti del 40 per cento dei posti messi a concorso  per  il  personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma
519, della legge n. 296/2006 ; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Accertato,  nelle  more  della  ridefinizione  del   sistema   di
classificazione del personale del  Ministero  ai  sensi  dell'art.  7
comma 3 del C.C.N.L. 14 settembre 2007, che nel profilo professionale
di operatore tecnico del settore della prevenzione,  dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo  sanitario  -  seconda  area,  fascia
retributiva F2 - risultano disponibili i posti per i quali  e'  stata
autorizzata la relativa procedura di reclutamento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni in materia  di  giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
    Visti il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430  ed  il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6  agosto  1998,
diramata  dal  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti  soggetti  alla  verifica  di
legalita' degli Uffici  centrali  del  bilancio  e  delle  ragionerie
provinciali dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto uno speciale  concorso  pubblico,  per  esami,  per
l'attribuzione  di  trentadue  posti  nel  profilo  professionale  di
operatore tecnico del  settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo sanitario in prova  -  seconda  area,
fascia retributiva F2 - presso gli uffici centrali e  periferici  del
Ministero della salute. 
    2. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento  le
determinazioni relative alle sedi ed  agli  uffici  da  coprire,  per
adeguarle ad eventuali mutamenti del  proprio  assetto  organizzativo
conseguenti al processo di riordino in atto.