IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  le  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246" ed, in particolare, il libro  IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed, in particolare, l'art.
28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline
sportive indicate dal bando di  concorso,  diversi  limiti  minimo  e
massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi  sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto  il  foglio  n.  3909  Cod.  id.   RESTAV3   -   Ind.   cl.
05.02.11/09.04 del 26 luglio 2011, con il  quale  lo  Stato  maggiore
dell'Esercito ha inviato alla Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un  bando
di concorso, per titoli, per il  reclutamento,  per  il  2011,  di  8
volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 8  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per il 2011, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso al Centro  sportivo  dell'Esercito  italiano  di  8  (otto)
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4),  in  qualita'  di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: 
    a) judo: un'atleta (di sesso femminile) nella categoria 44/48 kg; 
      b) tuffi: 
        un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' trampolino 1
metro e 3 metri; 
        un atleta (di sesso maschile) nella specialita' trampolino  1
metro e 3 metri; 
      c) lotta: un'atleta (di sesso femminile) nella categoria 70 kg; 
      d) nuoto: un  atleta  (di  sesso  maschile)  nelle  specialita'
200/400/800 metri e1500 metri stile libero; 
    e)  atletica  leggera:  un'atleta  (di  sesso  femminile)   nelle
specialita' 200/400/4x400 metri; 
    f) tiro a volo: un atleta (di sesso maschile)  nella  specialita'
skeet; 
    g) scherma: un'atleta  (di  sesso  femminile)  nella  specialita'
sciabola. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate l'Amministrazione della  difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso  o  le  ammissioni  alla  ferma
prefissata quadriennale in  qualita'  di  atleta  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta  ufficiale  -
4ยช Serie Speciale.