IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' IUAV di  Venezia,  emanato  con
decreto rettorale del 10 aprile 2009 n. 363; 
    Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 «Norme  per  il  reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari   di   ruolo»   in
particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»; 
    Visto il D.M. 30 aprile 1999 n. 224 «Regolamento  in  materia  di
dottorato di ricerca»; 
    Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia   didattica   degli   atenei
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed
integrazioni  relativamente  alla  "Uniformita'  di  trattamento  sul
diritto agli studi universitari"; 
    Visto il D.P.R. 28  dicembre  2000  n.  445  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto rettorale n. 775 del 31 luglio 2009 "Regolamento
interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia  e
in materia di dottorato di ricerca"; 
    Viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del  18  maggio  2011
relative alle norme per l'accesso degli studenti stranieri  ai  corsi
universitari per il triennio 2011-2014; 
    Vista la delibera  del  Senato  Accademico  del  15  giugno  2011
relativa all'istituzione e all'attivazione  dei  corsi  di  dottorato
presso  la  Scuola  di  dottorato  di  ricerca  Iuav,  nonche'   alla
definizione  del  numero  e  dell'importo  delle  borse  di   studio,
contributi per l'accesso e la frequenza ai  corsi  di  dottorato  per
l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo con inizio ufficiale  il  1
gennaio 2012; 
    Visto il verbale del consiglio della scuola  di  dottorato  della
seduta del 22 giugno 2011 relativo all'approvazione del bando per  le
valutazioni comparative, per titoli ed esami, per  l'ammissione  alla
Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2011/12  -  XXVII
ciclo; 
    Visto il decreto rettorale  n.  687del  8  luglio  2011  relativo
all'approvazione dei corsi di dottorato presso la Scuola di dottorato
di ricerca Iuav, nonche' alla definizione del numero  e  dell'importo
delle borse di studio, contributi per l'accesso  e  la  frequenza  ai
corsi di dottorato per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n. 709 del 15 luglio 2011 "Istituzione
e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso la  Scuola  di
dottorato di ricerca Iuav per l'a.a. 2011/12"; 
    Visto il decreto rettorale n. 732 del 21 luglio 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 64 del 12  agosto  2011
"Emanazione del bando per le valutazioni comparative, per  titoli  ed
esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca IUAV anno
accademico 2011/2012 - XXVII ciclo"; 
    Visto  il   decreto   rettorale   in   corso   di   registrazione
"Approvazione  della  riapertura  dei  termini  del  bando   per   la
valutazione comparativa, per titoli ed esami, per  l'ammissione  alla
Scuola di dottorato di ricerca IUAV - corso di dottorato  di  ricerca
in Storia dell'architettura e dell'urbanistica a.a. 2011/2012 - XXVII
ciclo 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Riapertura dei termini 
 
 
    1. Sono riaperti i termini per le  valutazioni  comparative,  per
titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca
Iuav  a.a.2011/12  corso  di   dottorato   di   ricerca   in   Storia
dell'architettura e dell'urbanistica. 
    Posti banditi n. otto 
    2. Possono essere ammessi  in  soprannumero,  purche'  risultanti
nella graduatoria di  merito  del  corso  e  secondo  l'ordine  della
graduatoria stessa, fino ad  un  massimo  di  n.  2  dottorandi.  Gli
ammessi in soprannumero devono  appartenere  ad  una  delle  seguenti
categorie: 
      di nazionalita' estera  beneficiari  di  borsa  di  studio  del
Ministero degli affari esteri o di altra borsa di studio a  qualsiasi
titolo conferita; 
      titolari  di  assegno  di  ricerca  senza  borsa  di  studio  a
condizione che il corso a cui partecipano  riguardi  la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono  destinatari
dell'assegno. Il dottorando ammesso in soprannumero  in  qualita'  di
titolare di assegno di ricerca e' tenuto, al termine del corso,  alla
presentazione di una tesi di ricerca diversa dalla relazione prodotta
a conclusione dell'attivita' derivante dall'assegno.