IL RETTORE 
 
    Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, art. 71 relativo alla normativa sui dottorandi di ricerca  in
soprannumero; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  387  del  3
ottobre 1997; 
    Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997,  ed  in  particolare,
l'art. 51, comma 6; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento,  disciplinino  l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso  e  di  conseguimento
del titolo, gli obiettivi  formativi  ed  il  relativo  programma  di
studi, la durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di  studio  nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e  privati,  in  conformita'  ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati
con decreto del Ministro; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del  30  aprile  1999,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  13  luglio  1999
«regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto  legislativo  n.  445/2000  «testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «codice in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
«modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
    Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di  ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto  rettorale  n.
1707 del 16 giugno 2008; 
    Visto il regolamento delle scuole di  dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno
2008 e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  19  del  30  dicembre  2010,   n.   240,   recante
disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 
    Vista la nota ministeriale prot.  n.  545  del  4  marzo  2011  -
decreto direttoriale 21 febbraio 2011, n.  36,  avente  per  oggetto:
assegnazione  borse  aggiuntive  dottorato  di   ricerca.   Esercizio
finanziario 2010; 
    Vista la nota  ministeriale  prot.  n.  640  del  14  marzo  2011
contenenti indicazioni relative ad operazioni di revisione dei  corsi
di dottorato da parte degli atenei italiani che consente  l'indizione
delle  procedure  selettive   per   l'A.A.   2011/2012   nelle   more
dell'approvazione del «regolamento recante criteri  generali  per  la
disciplina del dottorato di ricerca» emanato dal MIUR  in  attuazione
dell'art. 19 della legge n. 240/2010; 
    Viste le proposte avanzate  dalle  varie  strutture  dell'Ateneo,
relative al rinnovo dei corsi e delle scuole di dottorato di  ricerca
- XXVII ciclo - con sede amministrativa  presso  l'Universita'  della
Calabria; 
    Visto il parere del nucleo di valutazione interna del  30  maggio
2011; 
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
e scuole di dottorato, avanzata dal  CO.CO.P.  nell'adunanza  del  29
giugno 2011; 
    Vista la seduta del senato accademico del 15 luglio  2011,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e  delle  scuole  di
dottorato di ricerca per il XXVII ciclo; 
    Vista la nota prot. n. 110022477 del 12  settembre  2011  con  la
quale il direttore della Scuola  di  scienza  e  tecnica  «Bernardino
Telesio» comunica di voler utilizzare  le  borse  di  cui  alla  nota
ministeriale prot. n. 545 del 4 marzo 2011 per il XXVII  ciclo  della
scuola di dottorato; 
    Vista la nota prot. n. 26154 del  14  ottobre  2011  relativa  al
finanziamento di due borse di studio da  parte  del  dipartimento  di
fisica; 
    Vista la comunicazione del direttore della Scuola  di  scienza  e
tecnica «Bernardino Telesio» circa le modalita' di svolgimento  delle
prove d'esame e altre informazioni utili; 
    Accertato  che  la   copertura   finanziaria   sara'   assicurata
sull'apposito capitolo bilancio esercizio finanziario 2012; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' istituito presso l'Universita' della Calabria,  per  l'anno
accademico 2011/2012, il XXVII ciclo delle  scuole  e  dei  corsi  di
dottorato di ricerca. 
    2. E' indetto un pubblico concorso per l'ammissione  alla  Scuola
di  dottorato  di  scienza  e  tecnica  «Bernardino   Telesio»,   per
l'assegnazione delle borse di cui alla nota ministeriale prot. n. 545
del 4 marzo 2011 - decreto direttoriale 21 febbraio 2011,  n.  36,  e
delle borse di studio finanziate dal dipartimento di fisica. 
    3. Nell'allegato A - scheda  analitica  Scuola  di  dottorato  di
scienza e tecnica «Bernardino Telesio» XXVII ciclo - A.A.  2011/2012,
parte integrante del presente  bando,  sono  indicati,  l'area  e  il
settore o i  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento,  gli
obiettivi formativi/curricula, la durata,  i  posti  e  le  borse  di
studio  messi  a  concorso,  i   temi/gli   obiettivi   delle   borse
classificate  per  ambito/settore,  il  direttore  della  Scuola,  le
modalita' di  ammissione,  il  calendario  delle  prove  e  ulteriori
requisiti richiesti. 
    4. Le borse di studio per il finanziamento dei posti  aggiuntivi,
indicati nel presente bando sono finanziate da fondi di  ricerca  del
dipartimento di fisica. le stesse saranno disponibili  solo  dopo  la
conclusione  degli  accordi  in  itinere,  con  l'approvazione  e  la
sottoscrizione della relativa convenzione, pena la  non  assegnazione
delle stesse, con lo stesso dipartimento. 
    5. Fermi restando i termini della data di scadenza  previsti  dal
successivo art. 5, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da  enti  pubblici  di
ricerca  e  da  qualificate  strutture  produttive  private,  che  si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando,  purche'
la relativa  convenzione  venga  sottoscritta  entro  il  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande. 
    L'eventuale aumento  delle  borse  di  studio  puo'  determinare,
previa richiesta del collegio dei  docenti,  l'incremento  dei  posti
complessivamente messi a  concorso,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del numero delle borse.