IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168  concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle Universita'; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi ed il  relativo  regolamento  d'Ateneo  di  attuazione
emanato con decreto rettorale n. 10674 del 12 dicembre 2006; 
    Vista la legge  10  aprile  1991,  n.  125  concernente  le  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  le  cui  norme
regolamentano  l'accesso  ai   pubblici   impieghi   nella   pubblica
amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisioni e di  controllo  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni   concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215  che  prevede
una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a  favore
di  volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata  di  durata
quinquennale delle tre forze armate congedati senza  demerito,  anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte; 
    Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in  materia  di
protezione dei dati personali ed il relativo Regolamento d'Ateneo  di
attuazione emanato con decreto  rettorale  n.  7445  dell'11  gennaio
2005, successivamente modificato con decreto rettorale n. 9279 del 10
gennaio 2006; 
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del suddetto decreto  legislativo  n.  215/2001,  ed  in  particolare
l'art. 11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata
riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma  biennale
e gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi dell'Insubria; 
    Visto  il   Regolamento   d'Ateneo   recante   disposizioni   sui
procedimenti  di  selezione  per  l'accesso   all'impiego   a   tempo
indeterminato  nell'Universita'  degli  Studi   dell'Insubria   nelle
categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto
direttoriale n. 3346 del 17 dicembre 2001 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art.
1 comma 101, in base al quale le Universita'  degli  studi  non  sono
soggette al blocco delle assunzioni e il comma 105, il quale  prevede
che a decorrere dall'anno 2005 le Universita' adottano programmi  per
il fabbisogno di personale che debbono essere valutati  dal  MIUR  ai
fini  della  coerenza  con  le  risorse  stanziate   nel   fondo   di
finanziamento ordinario, fermo restando il limite del  90%  ai  sensi
della normativa vigente; 
    Visto il Regolamento  d'Ateneo  relativo  al  contributo  per  la
partecipazione a concorsi per il reclutamento di  personale,  emanato
con decreto rettorale n. 9244 del 23 dicembre 2005; 
    Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008   n.   112   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.   180   recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e  della  ricerca»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150   in
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78  recante  «Misure
urgenti   in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
competitivita'» economica, convertito, con modificazioni in legge  30
luglio 2010, n. 122; 
    Vista la legge 4  novembre  2010,  n.  183  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro»; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220,  circa  le  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge finanziaria 2011); 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Vista la nota prot. n. 442 del 9  marzo  2011  con  la  quale  il
Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e  della   Ricerca   ha
comunicato che l'Universita' degli studi dell'Insubria puo' procedere
nell'anno  2011  all'indizione  di  procedure  e  ad  assunzioni   di
personale nel limite del 50% della  spesa  relativa  al  personale  a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal  servizio  nell'anno
precedente in quanto la verifica prevista dall'art. 51 comma 4  della
legge n. 449/1997 ha evidenziato, per l'anno  2010,  una  percentuale
inferiore al 90%; 
    Vista la deliberazione  del  20  luglio  2011  con  la  quale  il
Consiglio   di   Amministrazione   dell'Universita'    degli    studi
dell'Insubria  ha  approvato  la  programmazione  del  fabbisogno  di
personale per l'anno 2011 prevedendo  la  ripartizione  e  l'utilizzo
punti organico per il reclutamento dei Professori e Ricercatori e del
personale tecnico/amministrativo; 
    Vista la deliberazione del  13  ottobre  2011  con  la  quale  il
Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, senza oneri  aggiuntivi,
l'istituzione in organico, tra gli altri, di un  posto  di  posto  di
categoria   D   -   posizione   economica   D/1   -   Area   tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo parziale al 50%  (18
ore settimanali) presso l'Amministrazione  Centrale  dell'Universita'
degli Studi dell'Insubria - sede di Varese; 
    Considerato che e' stata avviata la procedura, ai sensi dell'art.
34-bis comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, con  trasmissione
al Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni - Servizio Mobilita', del posto che intende ricoprire
l'Universita' degli studi dell'Insubria con il presente bando; 
    Considerato che, per il posto messo a concorso  con  il  presente
bando, e' stata attivata la procedura di mobilita' esterna, ai  sensi
dell'art. 30 decreto legislativo n. 165/2001; 
    Considerato che la validita' del presente  bando  e'  subordinata
all'esito della procedura suddetta di cui all'art. 34-bis comma 4 del
decreto legislativo n. 165/2001 e della procedura  di  mobilita',  ai
sensi dell'art. 30 decreto legislativo n. 165/2001; 
    Ravvisata   conseguentemente   la   necessita'    di    procedere
all'indizione di un concorso pubblico per un posto di categoria  D  -
posizione  economica  D/1  -  Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione dati a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% per
le esigenze del Servizio Studenti Disabili dell'Area della Formazione
presso  l'Amministrazione  centrale  dell'Universita'   degli   studi
dell'Insubria con sede in  Varese,  osservando  le  specifiche  e  le
indicazioni di seguito riportate; 
    Rilevato che in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma
7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 sopra  citato  questa
Amministrazione ha cumulato, con il suddetto posto  a  concorso,  una
quota pari a n. 1 posto da riservare a favore dei volontari in  ferma
breve o in ferma prefissata di durata quinquennale  delle  tre  forze
armate congedati senza  demerito,  anche  al  termine  o  durante  le
eventuali rafferme contratte e  degli  ufficiali  di  complemento  in
ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
completato senza demerito la ferma contratta e che il  raggiungimento
dell'unita' rende immediatamente operativa la  riserva  in  questione
(residuo 0); 
    Considerato che l'applicazione della riserva di cui  sopra  resta
subordinata al superamento delle prove concorsuali e che pertanto  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione  amministrativa,  e'  opportuno  bandire  un
concorso pubblico aperto a tutti; 
    Considerato che la fissazione della data di effettiva  assunzione
in  servizio  sara'  comunque  subordinata  al  rispetto,  da   parte
dell'Universita' degli Studi dell'Insubria,  dei  vincoli  normativi,
contrattuali, o finanziari che  risulteranno  vigenti,  senza  che  i
vincitori o altri concorrenti  idonei  possano  vantare  diritti  nei
confronti dello stesso Ateneo; 
    Accertata la vacanza del posto da ricoprire; 
    Verificata la copertura finanziaria 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura di un posto della categoria  D,  posizione  economica  D/1,
Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati  a  tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali)  per  le
esigenze del Servizio Studenti Disabili  dell'Area  della  Formazione
presso  l'Amministrazione  centrale  dell'Universita'   degli   Studi
dell'Insubria - sede in Varese. 
    Il posto  messo  a  concorso  e'  riservato  prioritariamente  ai
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale
delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al  termine  o
durante  le  eventuali  rafferme  contratte,  e  agli  ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato senza demerito  la  ferma  contratta,  ai  sensi
dell'art. 18, commi 6 e 7  del  decreto  legislativo  n.  215/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Nel caso  in  cui  nella  graduatoria  di  merito  non  risultino
candidati aventi titolo alla predetta riserva, il  posto  si  intende
pubblico e l'Amministrazione procedera' all'assunzione,  ai  sensi  e
nei  limiti  della  normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito. 
    La figura sara' preposta al  coordinamento  delle  attivita'  del
Servizio Disabili, che costituisce il punto di riferimento  dove  gli
studenti iscritti all'Universita' degli Studi  dell'Insubria  possono
manifestare-bisogni ed esigenze, inoltrare  segnalazioni  e  ricevere
informazioni sulle agevolazioni e i servizi che l'Ateneo organizza  e
gestisce per il sostegno del diritto  allo  studio  e  per  la  piena
integrazione  nella  vita   universitaria,   nonche'   la   sede   di
progettazione, organizzazione, gestione e coordinamento  dei  servizi
medesimi. 
    Il profilo professionale richiesto e' quello di un funzionario in
possesso di una formazione specialistica inerente la  tematica  delle
disabilita' e dei disturbi specifici dell'apprendimento; di capacita'
di progettazione, coordinamento e gestione dei servizi  rivolti  agli
studenti, nonche' di  organizzazione  delle  attivita'  di  specifica
accoglienza, di tutoraggio e di relazione con gli Organi di Ateneo  e
con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private;  di  capacita'  di
progettazione di iniziative innovative e sperimentali. 
    Le attivita' da svolgere sono le seguenti: 
      monitoraggio delle esigenze connesse alla fascia degli studenti
disabili  e  conseguente  programmazione  degli  interventi  e  delle
attivita'; 
      progettazione, coordinamento e gestione dei servizi; 
      organizzazione delle attivita' del Servizio Disabili; 
      front-office (accoglienza, ascolto e decodifica della domanda); 
      risoluzione dei  problemi  connessi  alla  disabilita'  e  alla
frequenza universitaria; 
      relazioni con i docenti e con gli studenti per  la  costruzione
di percorsi individualizzati nei casi di disabilita' specifiche; 
      costruzione di un sistema di rete con istituzioni  pubbliche  e
private del territorio per agevolare  l'integrazione  degli  studenti
disabili; 
      progettazione di iniziative innovative e sperimentali; 
      relazioni con gli Organi  e  gli  Uffici  dell'Universita'  per
agevolare l'inserimento e l'inclusione degli studenti disabili; 
      supporto  alle  attivita'  del  docente  delegato  dal  Rettore
istituito ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis della legge  5  febbraio
1992, n. 104; 
      rendicontazione delle attivita' e attuazione degli  adempimenti
ministeriali annuali. 
    L'Amministrazione garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.