IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   della   medesima   quota    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9  novembre  2017,
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale
non   dirigenziale    dell'Amministrazione    giudiziaria,    nonche'
individuazione  di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,   comma
2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto  2016,  n.  161»,  che  prevede,
quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo  di  direttore:
«Laurea magistrale o  diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  in
giurisprudenza,   scienze   politiche,   economia   e   commercio   o
equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  di  office
automation piu' diffuse»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
«Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  20  giugno  2019,  che  autorizza  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento  dell'Organizzazione  giudiziaria  a  indire
procedure   di   reclutamento    per    gli    anni    2019-2020-2021
per quattrocento posti di direttore - Area III - F3, registrato dalla
Corte dei conti in data 29 luglio 2019 (Reg.ne 1588); 
    Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Considerate  complessivamente  le  rilevantissime  vacanze  nelle
dotazioni organiche  del  personale  nel  ruolo  dell'Amministrazione
giudiziaria  (pari  complessivamente   al   25,26%,   con   32.425,26
dipendenti in servizio rispetto  a  una  pianta  organica  di  43.464
unita') e, nella specie,  quelle,  ancora  piu'  gravi,  relative  al
profilo  professionale  di  direttore  (pari  al  31,04%,  con  1.433
dipendenti in servizio  rispetto  a  una  pianta  organica  di  2.078
unita'); 
    Ritenuto che le suddette vacanze saranno ulteriormente  aggravate
dalla prossima cessazione dal servizio per limiti  di  eta'  -  oltre
quindi a tutte le altre cessazioni per dimissioni o altra causa, allo
stato non preventivabili - di ulteriori 103 unita' di  personale  con
il profilo professionale di direttore entro il 2022; 
    Ritenuto  che,  in  ragione   di   esigenze   di   indispensabile
tempestivita' dell'attivita'  di  reclutamento,  onde  scongiurare  -
unitamente  alle  altre  procedure  assunzionali,  in  atto  o   gia'
pianificate, relative ad altri profili professionali  -  il  concreto
pericolo di  paralisi  dell'attivita'  giudiziaria  conseguente  alle
eccezionali  criticita'  di  organico  sopra  evidenziate,  si  rende
assolutamente necessario procedere secondo le modalita'  semplificate
previste dal decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252; 
    Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti  per
lo svolgimento di concorsi  per  il  personale  del  Ministero  della
giustizia»),  commi  1,  lettera  a),  2,  3,  8  e  9,  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra
evidenziate e nel piu' ampio panorama delle complessive ed articolate
misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede lo svolgimento  di
una selezione bifasica, con una prima valutazione  dei  titoli  e  la
formazione  di   un'apposita   graduatoria   preliminare,   su   base
distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova orale dei
candidati utilmente ivi collocati; 
    Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza  della  prova
orale,  i  candidati  chiamati  a  sostenere   quest'ultima   saranno
esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente
ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della  tabella
A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie  del
suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente
procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un  calendario
formati   automaticamente   da   apposito    programma    informatico
insuscettibile di interferenze esterne; 
    Considerato che, secondo le indicazioni e le  prescrizioni  delle
Autorita' competenti, l'Amministrazione porra' in essere ogni  misura
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto; 
    Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo,
quali  ulteriori  specifici  titoli  di  preferenza  nelle  procedure
concorsuali indette dall'Amministrazione della giustizia, i  tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione»; 
    Vista la nota prot.  DOG  n.  129136.U  del  6  agosto  2020  del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori  in  disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  comunica  che,  alla  predetta   data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti  territoriali  di  riferimento,  unita'  che   rispondono   al
fabbisogno di  professionalita'  ricercato,  fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su
base distrettuale, per il  reclutamento  di  complessive quattrocento
unita' di personale non dirigenziale a  tempo  indeterminato  per  il
profilo di  Direttore,  da  inquadrare  nell'Area  funzionale  Terza,
Fascia economica F3, nei ruoli  del  personale  del  Ministero  della
giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione  della  Regione
Valle d'Aosta, di cui: 
      codice CASS - Uffici  giudiziari  nazionali  e  Amministrazione
centrale: tre unita'; 
      codice AN - Distretto della Corte di appello di  Ancona: cinque
unita'; 
      codice BA - Distretto  della  Corte  di  appello  di  Bari: una
unita'; 
      codice   BO   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Bologna: trentasette unita'; 
      codice BS - Distretto della Corte di appello di  Brescia: venti
unita'; 
      codice CA - Distretto della Corte di appello  di  Cagliari: due
unita'; 
      codice   CL   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Caltanissetta: tre unita'; 
      codice CB - Distretto della Corte di appello di Campobasso: una
unita'; 
      codice CT - Distretto della Corte di  appello  di  Catania: due
unita'; 
      codice   CZ   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Catanzaro: cinque unita'; 
      codice   FI   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Firenze: quaranta unita'; 
      codice GE  -  Distretto  della  Corte  di  appello  di  Genova:
venticinque unita'; 
      codice AQ - Distretto della Corte di appello  dell'Aquila:  tre
unita'; 
      codice LE - Distretto della Corte di appello di  Lecce:  cinque
unita'; 
      codice ME - Distretto della Corte di  appello  di  Messina: due
unita'; 
      codice   MI   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Milano: quarantacinque unita'; 
      codice   NA   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Napoli: trentuno unita'; 
      codice PA - Distretto della Corte di  appello  di  Palermo: tre
unita'; 
      codice PG - Distretto della Corte di appello di  Perugia: sette
unita'; 
      codice PZ - Distretto della Corte di appello  di  Potenza: nove
unita'; 
      codice  RC  -  Distretto  della  Corte  di  appello  di  Reggio
Calabria: due unita'; 
      codice   RM   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Roma: cinquantaquattro unita'; 
      codice   SA   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Salerno: quattro unita'; 
      codice   TO   -   Distretto   della   Corte   di   appello   di
Torino: quarantacinque unita'; 
      codice TS - Distretto della Corte di appello di Trieste: sedice
unita'; 
      codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia: trenta
unita'. 
    2. Il candidato potra' presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1. 
    3. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto. 
    5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 8 nel limite massimo  del  50  per  cento  dei  posti
relativi a ciascun profilo.