IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 24, comma 5 e seguenti, per il quale «Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalita' tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attivita' culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la «Scuola dei beni e delle attivita' culturali» subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto lo statuto della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione, attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato «Scuola del patrimonio», al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) ai sensi del quale la SNA svolge «attivita' di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in particolare l'art. 3, comma 4-bis introdotto dalla legge di conversione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 2020 tra la SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali che disciplina la definizione delle modalita' di organizzazione e svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo nel rispetto delle competenze della SNA e della Scuola; Vista la nota del Segretariato generale MiBACT del 26 gennaio 2021, con la quale sono stati individuati la tipologia e il numero delle posizioni da bandire; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 aprile 2021 sulla congruita' delle classi di laurea magistrale indicate per ciascuna figura; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settentacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura per le seguenti professionalita': Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di sedici dirigenti di seconda fascia; Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia; Area C - Musei: quindici allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dieci dirigenti di seconda fascia.