LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e  18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della  legge  12  marzo
1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il  Ministero  della  giustizia
applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 8 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della  direttiva  n.  2000/43/CE  per  la
parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla  razza
e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva  n.  2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509  del
1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  9  luglio  2009  in   materia   di
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999  e  lauree  magistrali
(LM) ex decreto n. 270 del 2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio  per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», e in particolare l'art. 14, che, allocando le  necessarie
risorse finanziarie, disciplina le modalita' di reclutamento a  tempo
determinato del nuovo profilo professionale  di  addetto  all'ufficio
per il processo, tra il personale  dell'amministrazione  giudiziaria,
mediante concorso straordinario su base  distrettuale  per  titoli  e
prova scritta, indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, che
puo' avvalersi di Formez PA; 
    Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  14-bis,   del   citato
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, adottato,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  12,  del
richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  che  ha  determinato,  anche  in
relazione  al  distretto  della  corte  di  appello  di   Trento,   i
contingenti  distrettuali  del  personale  amministrativo   a   tempo
determinato addetto  all'ufficio  per  il  processo  ai  sensi  degli
articoli 11 e 12 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia  del  28  settembre
2021,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero   della
giustizia del 30  settembre  2021,  n.  18,  che  ha  individuato  la
consistenza numerica dei contingenti del personale  amministrativo  a
tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi  degli
articoli 11  e  12  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  da
attribuire ai tribunali e alle corti di appello di ciascun distretto; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, che ha determinato, per il profilo  professionale  di
addetti all'ufficio per il processo, le materie oggetto  della  prova
scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e  dei
comitati  di  vigilanza  e  le  ulteriori  misure  organizzative  non
disciplinate direttamente dalla norma primaria; 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso   delle   professionalita'   individuate   nel    richiamato
decreto-legge n. 80 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 113 del 2021, e in particolare  nell'art.  11,  comma  1,  e
nell'allegato II, n. 1; 
    Ritenuto  che,  in  ragione   di   esigenze   di   indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento  straordinario  a  tempo
determinato prevista nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si rende assolutamente necessario  procedere  secondo  le
modalita' semplificate previste dal richiamato  decreto-legge  n.  80
del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e
in particolare dal citato art. 14; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in  via  esclusiva
ed  anche  in  deroga  alla  disciplina  ordinaria,   legislativa   e
regolamentare,  il  concorso  di  cui  al  richiamato  art.  14   del
decreto-legge n. 80 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge, n. 113 del 2021, per quanto attiene al  primo  contingente  di
unita' con la qualifica di addetto all'ufficio per  il  processo,  ai
sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo decreto-legge, relativamente
al solo distretto della corte di appello di Trento; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di  cui
all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n.  80  del  2021,
convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021; 
    Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli
di cui al richiamato art. 14, comma 1, del decreto-legge  n.  80  del
2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel
bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al
solo titolo di studio richiesto per l'accesso;  b)  ulteriori  titoli
universitari in ambiti disciplinari  attinenti  al  profilo  messo  a
concorso; c) eventuali abilitazioni  professionali;  d)  il  positivo
espletamento del tirocinio presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi
dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98;  e)  il  servizio
prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la
Corte di cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nell'ambito del Piano
operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO; 
    Visto il comma 12-bis dell'art. 14 del decreto-legge  n.  80  del
2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  in  corso
di conversione, secondo cui, in relazione  ai  soli  profili  di  cui
all'art. 11, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi  di  cui
al comma 1 del richiamato  art.  14  richiesti  dal  Ministero  della
giustizia, si procede al  reclutamento  e  alla  successiva  gestione
giuridica ed economica del personale  amministrativo  anche  per  gli
addetti  all'ufficio  per  il  processo  da  assegnare  agli   uffici
giudiziari del distretto di corte di  appello  di  Trento.  Il  bando
indica in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti
nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati  al  gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per  la  partecipazione  il  possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. Il bando prevede altresi', per le procedure di  cui  al
medesimo comma, che la commissione esaminatrice di  cui  al  comma  6
dell'art. 14, sia integrata con  componenti  indicati  dalla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di  un'apposita  convenzione
da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione; 
    Considerato che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11  del
decreto-legge n. 80 del 2021,  il  servizio  prestato  con  merito  e
debitamente attestato al termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  qualora  la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero  periodo  sempre
presso la sede di  prima  assegnazione:  a)  costituisce  titolo  per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma  dell'art.  2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno
di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato
e di notaio; c) equivale ad un anno  di  frequenza  dei  corsi  della
scuola di  specializzazione  per  le  professioni  legali,  fermo  il
superamento delle verifiche intermedie e delle prove  finali  d'esame
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso  alla  magistratura
onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116; 
    Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11  del
decreto-legge n. 80 del 2021,  l'amministrazione  giudiziaria,  nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore dei candidati in possesso  dell'attestazione  di
servizio prestato con merito al termine  del  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato di cui al comma 1  del  medesimo  articolo  ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche  della
terza  area  professionale,  prevedere  una  riserva  in  favore  del
personale assunto ai sensi  del  medesimo  articolo,  in  misura  non
superiore al cinquanta per cento; 
    Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per  espresso  dettato
normativo, quali  specifici  titoli  di  preferenza  nelle  procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i  tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    Considerato che, per quanto  oggetto  della  presente  procedura,
trattandosi di personale con funzioni di  supporto  al  personale  di
magistratura, assunto con contratto di lavoro a tempo  determinato  e
gestito  direttamente  dall'amministrazione   centrale,   non   trova
applicazione quanto disposto dall'art. 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto l'art.  89,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige, che prevede che «i posti dei ruoli di cui  al
primo comma, considerati per amministrazione  e  per  carriera,  sono
riservati  a  cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre   gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei  gruppi  stessi,  quale
risulta dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese  nel  censimento
ufficiale della popolazione»; 
    Visti i criteri per la  determinazione  della  consistenza  delle
quote riservate ai tre gruppi linguistici della Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige, come da ultimo  determinati  ufficialmente  dalla
pubblicazione n.  38  -  6/2012  dell'Istituto  di  statistica  della
Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011 (tabella 4),
i quali prevedono che, per un numero di posti  complessivamente  pari
a ventotto, sette  posti  siano  riservati  al   gruppo   linguistico
italiano, venti posti a quello tedesco e un posto a quello ladino; 
    Vista la nota della Segreteria generale  della  Regione  Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol  in  data  17  novembre  2021,  che,  ai
medesimi fini della ripartizione per  gruppi  linguistici  dei  posti
messi a concorso, richiama i medesimi criteri esposti nella  suddetta
pubblicazione n.  38  -  6/2012  dell'Istituto  di  statistica  della
Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011; 
    Considerato che relativamente alla quota di tre posti  riservata,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato  decreto-legge  n.  80
del 2021, ai  candidati  in  possesso  della  laurea  in  economia  e
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o  equiparati,
secondo quanto previsto dalla predetta  tabella  4,  n.  1  posto  e'
riservato al gruppo linguistico italiano, due posti a quello  tedesco
e zero posti a quello ladino; 
    Visti gli articoli 1, comma 1, e 20 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  secondo  i  quali  la
conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca,  adeguata  alle
esigenze del buon andamento del servizio, costituisce  requisito  per
le assunzioni comunque strutturate e  denominate  ad  impieghi  nelle
amministrazioni dello Stato in Provincia di Bolzano e  gli  aspiranti
ad   assunzioni   presso   uffici   giudiziari   o   della   pubblica
amministrazione situati nella Provincia di Bolzano hanno facolta'  di
sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in
quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di
ammissione; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 237500.U del
12 novembre 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite  la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
settantanove unita' di personale non dirigenziale da  inquadrare  nel
nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio  per  il  processo
dell'amministrazione giudiziaria da assegnare agli uffici  giudiziari
del distretto di corte di appello di Trento; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su  base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di settantanove
unita' di personale  non  dirigenziale  dell'Area  funzionale  terza,
fascia economica F1, con il profilo di  addetto  all'Ufficio  per  il
processo,  da  inquadrare  tra  il  personale  del  Ministero   della
giustizia, di cui: 
      codice UPP - TN - Distretto della Corte di  appello  di  Trento
- cinquantuno unita' 
      (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della  laurea
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli  equipollenti
o equiparati); 
      codice UPP - BZ - Distretto della Corte di  appello  di  Trento
Sezione distaccata di Bolzano/Bozen - ventotto unita' 
      (di cui venti riservate ai  candidati  del  gruppo  linguistico
tedesco, sette riservate ai candidati del gruppo linguistico italiano
e una riservata ai candidati del gruppo linguistico ladino); 
      (di cui tre unita' riservate ai  candidati  in  possesso  della
laurea in economia e  commercio  o  in  scienze  politiche  o  titoli
equipollenti o equiparati, delle quali due riservate ai candidati del
gruppo linguistico tedesco e una riservata ai  candidati  del  gruppo
linguistico italiano). 
    Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 12-bis, decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113,  in  relazione  alle  assunzioni  degli  uffici
giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano e' previsto  come
requisito  per  la  partecipazione  il  possesso  dell'attestato   di
conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue  italiana  e
tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,  numero  4),  del
decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo  dei  codici
di concorso indicati al comma 1. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
codice concorso. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
sono  valutate  esclusivamente  all'atto  della  formulazione   della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8. 
    5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e  commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 80 del  2021,  convertito
con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  e'  inoltre
riservata una specifica quota di posti  secondo  quanto  indicato  al
comma 1.