LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il Ministero della giustizia applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti, rispettivamente «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le modalita' di reclutamento a tempo determinato del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, tra il personale dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA; Visto in particolare l'art. 1, comma 14-bis, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha determinato, anche in relazione al distretto della corte di appello di Trento, i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 28 settembre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 30 settembre 2021, n. 18, che ha individuato la consistenza numerica dei contingenti del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da attribuire ai tribunali e alle corti di appello di ciascun distretto; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, che ha determinato, per il profilo professionale di addetti all'ufficio per il processo, le materie oggetto della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria; Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle professionalita' individuate nel richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e in particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1; Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestivita' dell'attivita' di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalita' semplificate previste dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e in particolare dal citato art. 14; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva ed anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare, il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge, n. 113 del 2021, per quanto attiene al primo contingente di unita' con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo decreto-legge, relativamente al solo distretto della corte di appello di Trento; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021; Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli di cui al richiamato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; c) eventuali abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO; Visto il comma 12-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in corso di conversione, secondo cui, in relazione ai soli profili di cui all'art. 11, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del richiamato art. 14 richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresi', per le procedure di cui al medesimo comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 dell'art. 14, sia integrata con componenti indicati dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione; Considerato che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento; Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per espresso dettato normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Considerato che, per quanto oggetto della presente procedura, trattandosi di personale con funzioni di supporto al personale di magistratura, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e gestito direttamente dall'amministrazione centrale, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto l'art. 89, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prevede che «i posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione»; Visti i criteri per la determinazione della consistenza delle quote riservate ai tre gruppi linguistici della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, come da ultimo determinati ufficialmente dalla pubblicazione n. 38 - 6/2012 dell'Istituto di statistica della Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011 (tabella 4), i quali prevedono che, per un numero di posti complessivamente pari a ventotto, sette posti siano riservati al gruppo linguistico italiano, venti posti a quello tedesco e un posto a quello ladino; Vista la nota della Segreteria generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 17 novembre 2021, che, ai medesimi fini della ripartizione per gruppi linguistici dei posti messi a concorso, richiama i medesimi criteri esposti nella suddetta pubblicazione n. 38 - 6/2012 dell'Istituto di statistica della Provincia Autonoma di Bolzano in base al censimento 2011; Considerato che relativamente alla quota di tre posti riservata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, secondo quanto previsto dalla predetta tabella 4, n. 1 posto e' riservato al gruppo linguistico italiano, due posti a quello tedesco e zero posti a quello ladino; Visti gli articoli 1, comma 1, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, secondo i quali la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato in Provincia di Bolzano e gli aspiranti ad assunzioni presso uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella Provincia di Bolzano hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione; Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 237500.U del 12 novembre 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per settantanove unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo dell'amministrazione giudiziaria da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di settantanove unita' di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui: codice UPP - TN - Distretto della Corte di appello di Trento - cinquantuno unita' (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); codice UPP - BZ - Distretto della Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano/Bozen - ventotto unita' (di cui venti riservate ai candidati del gruppo linguistico tedesco, sette riservate ai candidati del gruppo linguistico italiano e una riservata ai candidati del gruppo linguistico ladino); (di cui tre unita' riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, delle quali due riservate ai candidati del gruppo linguistico tedesco e una riservata ai candidati del gruppo linguistico italiano). Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 12-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano e' previsto come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8. 5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inoltre riservata una specifica quota di posti secondo quanto indicato al comma 1.