IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dalla individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 707, 708, 783- bis, 973, 2199, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e successive modifiche); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 comma 2 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei Carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere indicate nell'allegato «D» del presente bando di concorso; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, da ammettere alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri. 2. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: a) ventidue riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; b) dieci riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare. 3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 2, essendo consentito concorrere per una sola di esse. 4. Qualora una delle riserve di posti di cui al comma 2 non fosse ricoperta per insufficienza di candidati idonei, gli stessi saranno devoluti all'altra categoria. Nell'eventualita' che anche in questo secondo caso, non fossero ricoperti tutti i posti, gli stessi verrebbero devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 Allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» concorsi n. 57 del 20 luglio 2021. 5. Il numero dei posti potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 6. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2021. 7. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».