IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
«adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, «Codice dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la  riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  «Linee  guida  sulle
procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -  Comparto
funzioni centrali - triennio  2019/2021,  sottoscritto  il  9  maggio
2022; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 16 dicembre 2022,  recante  l'autorizzazione  ad  assumere,  tra
l'altro, diciotto funzionari a valere sul budget 2021; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la vigente dotazione organica del personale  amministrativo
della Corte dei conti; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il parere dell'ARAN n. 3570  in  data  27  aprile  2023  in
merito alla facolta' di attivare  procedure  concorsuali  nelle  more
della definizione del nuovo ordinamento professionale; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante  «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento a tempo  indeterminato  di  complessive  sei  unita'  di
personale  da  inquadrare  nell'area  funzionari   (informatici)   da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici
della Corte dei conti. 
    2. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti  e'  riservato,
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    3. Si  applica  altresi'  la  riserva  in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.