IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022, recante l'autorizzazione ad assumere, tra l'altro, diciotto funzionari a valere sul budget 2021; Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti; Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il parere dell'ARAN n. 3570 in data 27 aprile 2023 in merito alla facolta' di attivare procedure concorsuali nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive sei unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari (informatici) da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Corte dei conti. 2. Il 30% per cento dei posti a concorso previsti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della Corte dei conti, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 3. Si applica altresi' la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.