I SEGRETARI GENERALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021 come modificato dal decreto-legge n. 36/2022 secondo cui: «Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida»; Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di ventisette posizioni di livello dirigenziale non generale e di centosessantasei unita' di personale dell'area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di ventisette unita' di livello dirigenziale non generale e di centosessantasei unita' dell'area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022, riservato alla Corte dei conti, recante autorizzazione a reclutare, tra l'altro, dieci dirigenti di seconda fascia; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui «al fine di realizzare le complesse attivita' istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti e' autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: tredici dirigenti di seconda fascia, centoquattro unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e duecentoquarantadue unita' da inquadrare nell'area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento n. 1/DEL/2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»; Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019 con la quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia; Tenuto conto della necessita' di adottare, in sede di prima applicazione, le richiamate linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica sviluppate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Decretano: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: a) sette posti presso la Corte dei conti; c) nove posti presso l'Avvocatura dello Stato. 3. Il 30% dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e' riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 4. Il 30% dei posti previsti per l'Avvocatura dello Stato e' riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.