I SEGRETARI GENERALI 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 3,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  80/2021  come
modificato  dal  decreto-legge  n.  36/2022  secondo  cui:  «Ai  fini
dell'attuazione delle  medesime  disposizioni,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione,  acquisite  le   proposte   della   Scuola
nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio
decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  adotta
specifiche linee guida»; 
    Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021,  la  dotazione  organica
del  personale  amministrativo   dell'Avvocatura   dello   Stato   e'
incrementata di ventisette  posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale e di centosessantasei unita'  di  personale  dell'area  III.
L'Avvocatura   dello   Stato,   per   il   triennio   2021-2023,   e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in  aggiunta  alle  vigenti
facolta' assunzionali, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica,  per
titoli ed esami, un contingente di personale di ventisette unita'  di
livello  dirigenziale  non  generale  e  di centosessantasei   unita'
dell'area  III,  posizione  economica  F1,  di  cui  5   unita'   con
particolare specializzazione  nello  sviluppo  e  nella  gestione  di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 16 dicembre  2022,  riservato  alla  Corte  dei  conti,  recante
autorizzazione a reclutare, tra l'altro, dieci dirigenti  di  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Legge  di
bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui «al  fine
di  realizzare  le   complesse   attivita'   istituzionali   connesse
all'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e  del
Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima,  la  Corte  dei
conti  e'  autorizzata,  ad  assumere,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  il  seguente
contingente    di    personale: tredici    dirigenti    di    seconda
fascia, centoquattro unita' da inquadrare  nell'area  dei  funzionari
e duecentoquarantadue   unita'   da   inquadrare   nell'area    degli
assistenti, secondo il sistema di classificazione  professionale  del
personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
2019-2021 - comparto funzioni centrali. Il reclutamento del  predetto
contingente  di  personale  avviene,  in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica  della  Corte  dei   conti,   attraverso
l'attivazione  di  procedure  di  mobilita'  volontaria,   ai   sensi
dell'art. 30 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o
mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante  «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021,
n.  214,  «Regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  e   il
funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»; 
    Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3  giugno  2019  con  la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una  procedura  concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia; 
    Tenuto conto della necessita'  di  adottare,  in  sede  di  prima
applicazione, le richiamate linee guida sull'accesso  alla  dirigenza
pubblica sviluppate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'accesso al profilo professionale  di  dirigente  amministrativo  di
seconda fascia nei ruoli  del  personale  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) sette posti presso la Corte dei conti; 
      c) nove posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il 30% dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e'
riservato al  personale  di  ruolo  della  predetta  amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    4. Il 30% dei posti previsti  per  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
riservato al  personale  di  ruolo  della  predetta  amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.