IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare,  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare  l'art.
1 comma 355; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2008,  n.  133  di  conversione  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto il regolamento autonomo di amministrazione  e  contabilita'
della Corte dei conti, adottato con deliberazione  del  Consiglio  di
Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  ed,  in  particolare,
l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'
stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 101  del
27 giugno 2019, con il quale e' stato bandito il  concorso  pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per   il   reclutamento   di sessantaquattro
referendari della Corte dei conti; 
    Tenuto conto che sono stati immessi nei  ruoli  soltanto trentuno
referendari, e che,  allo  stato,  risultano,  pertanto,  sicuramente
ancora utilizzabili le residue trentatre' unita' gia'  autorizzate  a
valere sulle risorse ex lege 145/2018; 
    Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, con cui si dispone  che  «il  ruolo  organico  della  magistratura
contabile e' incrementato di venticinque unita' ed  e'  rideterminato
nel numero di seicentotrentasei unita', di  cui  cinquecentotrentadue
fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento  presidenti
di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della  Corte,
nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e
che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura»; 
    Vista la  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
quarantuno unita' di personale, numero in cui sono  ricomprese  anche
unita' residue  da  precedenti  procedure  concorsuali,  regolarmente
autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  15
novembre 2018, 20 agosto 2019 e 16 dicembre 2022; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nell'adunanza del 12 e 13 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a quarantuno posti  di  referendario  del  ruolo  della  magistratura
contabile, di cui  otto  riservati  ai  candidati  appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    2.  Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  sara'  elevato  a
cinquantaquattro ove, nelle more della  conclusione  della  procedura
concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla
programmazione  delle  assunzioni  per  gli  anni  2023-2024-2025.  A
seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente
saranno pari a dieci unita'. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    4. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni  e  alle  procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni.