IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1 comma 355; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare, l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 101 del 27 giugno 2019, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantaquattro referendari della Corte dei conti; Tenuto conto che sono stati immessi nei ruoli soltanto trentuno referendari, e che, allo stato, risultano, pertanto, sicuramente ancora utilizzabili le residue trentatre' unita' gia' autorizzate a valere sulle risorse ex lege 145/2018; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con cui si dispone che «il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura»; Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di quarantuno unita' di personale, numero in cui sono ricomprese anche unita' residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, 20 agosto 2019 e 16 dicembre 2022; Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 12 e 13 settembre 2023; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo della magistratura contabile, di cui otto riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 2. Il numero dei posti messi a concorso sara' elevato a cinquantaquattro ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni per gli anni 2023-2024-2025. A seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno pari a dieci unita'. 3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre anni.