LA DIRETTRICE GENERALE 
            delle istituzioni della formazione superiore 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  «Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  cui
sono attribuite le funzioni e  i  compiti  spettanti  allo  Stato  in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  164,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto 2021, ammesso al visto di registrazione alla Corte  dei  conti
l'8 settembre 2021 al n. 2473, con  il  quale  la  dott.ssa  Marcella
Gargano viene nominata direttore generale  della  Direzione  generale
delle istituzioni della formazione superiore e,  quindi,  individuata
come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale
connessi  all'attuazione  delle  procedure  di  cui  ai   regolamenti
adottati con decreti del Presidente  della  Repubblica  14  settembre
2011, n. 222, e 4 aprile  2016,  n.  95,  e  allo  svolgimento  delle
procedure stesse; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni  legislative,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma  5,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240,  il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a),  della  medesima  legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente   rideterminazione   e    aggiornamento    dei    settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione  dei
macrosettori e dei settori concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016,  n.  494,  recante  Rettifica  relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011,  n.  222  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e
definizione di termini» e, in particolare, l'art. 4,  comma  5-sexies
ai sensi del quale il  termine  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni; 
    Visto il decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale» e, in
particolare, l'art. 7-bis, comma 1, ai sensi del  quale  «Nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della  legge
30  dicembre  2010,  n.  240,  come  modificato  dall'art.   14   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79,  e'  istituita  la   tornata
dell'abilitazione  scientifica  nazionale   2023-2025,   alla   quale
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data  di
entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge
n. 36 del 2022 [...]» e l'art. 7-bis, comma 2, ai  sensi  del  quale:
«[...]  le   commissioni   nazionali   istituite   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata  di
diciotto  mesi.  Il  procedimento  di  formazione  delle  commissioni
nazionali e' avviato entro il 31 luglio 2023. I  lavori  riferiti  al
terzo e ultimo quadrimestre della  tornata  2023-2025  si  concludono
entro il 30 aprile 2025. Ai componenti delle commissioni nazionali di
cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui
all'art. 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010 [...]»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  commissari,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018,  n.  589,  recante  «Determinazione  dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,  D  ed  E  del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»; 
    Vista la nota prot. n. 9224 del Ministro dell'universita' e della
ricerca del  20  luglio  2023,  con  la  quale  e'  stata  confermata
l'adeguatezza e la  congruita'  dei  criteri,  dei  parametri,  degli
indicatori e dei  valori  soglia  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno  2016,  n.
120 e 8 agosto 2018, n. 589; 
    Viste le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e  prot.  n.  5652
del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le
quali viene rappresentata l'opportunita' di confermare i  criteri,  i
parametri, gli indicatori e i valori soglia di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  7  giugno
2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 13 aprile 2017, n.  227,  con  il  quale  e'  stato
approvato lo statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo  modificato
con decreto interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020; 
    Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC dell'8 maggio
2020 n. 399, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma
9, del citato  decreto-legge  n.  1/2020,  dispone  l'iscrizione  del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   e   del   Ministero
dell'istruzione nell'elenco,  di  cui  all'art.  192,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo
analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house
providing al CINECA; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'Abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito delle riunioni del 15, 22  e  29  luglio  2016  del
predetto  Comitato  tecnico,  nelle  quali  e'  stata  effettuata  la
validazione delle menzionate procedure informatiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    Vista la lista degli atenei idonei ad  ospitare  i  lavori  delle
Commissioni all'interno  della  quale  sorteggiare  le  sedi  per  le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 5,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016,  formata
tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane (CRUI) con nota  prot.  n.  12877  del  19
ottobre 2023; 
    Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 24 ottobre 2023 al
fine  di  individuare  le  Universita'  sedi  per  le  procedure   di
Abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211 con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
Commissioni   nazionali   per   il   conferimento   dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di
prima e seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto della procedura 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016 e dell'art. 7-bis del decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023,  n.  87,  e'  indetta  la  procedura   per   il   conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni  di  professore
universitario  di  prima  e  seconda  fascia,  per  ciascun   settore
concorsuale di cui  al  decreto  ministeriale  n.  855/2015  come  da
allegato 1 al presente decreto.