IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22; Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; Indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. Art. 1 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e nei commi successivi. 2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive; c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo; e) di godere dei diritti civili e politici. 3. Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri alternativi di effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente, avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni: 1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa; 2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa; 3) almeno dieci giudizi dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. 5. Se non e' raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri del comma 3, sono computati cumulativamente e promiscuamente i giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo restando il patrocinio con mandato nominativo negli ultimi quattro anni, deve essere rispettata una delle seguenti condizioni: i. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa ii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa iii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e' prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale. 8. I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. 9. Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando. __________ (1) Cosi' come da ultimo modificato con delibera del CNF del 14 dicembre 2023.