IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1)  del  CNF  sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare  l'art.  2
che istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per  cassazionisti
che opera mediante un Consiglio di sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    Indice  una  procedura  selettiva  per  l'ammissione   al   corso
propedeutico all'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il  patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma  2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo  che
abbiano maturato  i  requisiti  previsti  dalla  legge  e  nei  commi
successivi. 
    2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale  degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo; 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    3. Ai fini dell'accesso al corso,  sono  criteri  alternativi  di
effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della  lettera
d) del comma precedente, avere patrocinato  con  mandato  nominativo,
negli ultimi quattro anni: 
      1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello  civile;
oppure, in alternativa; 
      2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello  penale;
oppure, in alternativa; 
      3) almeno dieci giudizi dinanzi  alle  giurisdizioni  di  primo
grado amministrative o contabili e tributarie di secondo grado. 
    4. Ai fini  del  raggiungimento  del  numero  minimo  di  giudizi
patrocinati di cui ai numeri  precedenti  sono  considerati  anche  i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso  la
Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    5. Se non e' raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in
uno  dei  numeri  del  comma  3,  sono  computati  cumulativamente  e
promiscuamente  i  giudizi  patrocinati   nelle   giurisdizioni   ivi
contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo  restando  il
patrocinio con mandato nominativo negli  ultimi  quattro  anni,  deve
essere rispettata una delle seguenti condizioni: 
      i. avere patrocinato dieci  giudizi  dei  quali  almeno  cinque
dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa 
      ii. avere patrocinato dieci giudizi  dei  quali  almeno  cinque
dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa 
      iii. avere patrocinato dieci giudizi dei  quali  almeno  cinque
dinanzi alle giurisdizioni di primo grado amministrative o  contabili
e tributarie di secondo grado. 
    6. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 
    7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed  e)  e'  prodotta,  al  momento  della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva  la  facolta'  di  procedere  a  idonei  controlli  circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    8. I candidati sono ammessi  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti. 
    9. Il CNF  puo'  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento
motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando. 
 
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(1) Cosi' come da ultimo modificato  con  delibera  del  CNF  del  14
    dicembre 2023.