IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art.  5,  comma  1,  e
l'art. 11, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  288  del  2003  e
successive modificazioni ed integrazioni, i quali  prevedono  che  il
direttore  scientifico,   in   possesso   di   comprovate   capacita'
scientifiche e manageriali, viene nominato dal Ministro della  salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e che  l'incarico  del
direttore    scientifico    degli     IRCCS     pubblici     comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico  o
privato, fatta salva  l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,
traslazionale e di formazione,  esercitata  nell'interesse  esclusivo
dell'Istituto, senza ulteriore compenso; 
    Visto  l'art.  3,  comma  5,   dell'Atto   di   intesa,   recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  non  trasformati  in  fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    Visto l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in  materia
di  direttori  scientifici  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto  dei
criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle  competenze
statutarie, di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  16  ottobre
2003, n. 288; 
    Visto altresi', il comma 2, del predetto art. 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 42  del  2007,  il  quale  prevede  la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di  presentazione  delle  domande,  per  la  selezione  dei
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico; 
    Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica, n. 42 del 2007,  che  disciplina  la  composizione  della
Commissione per la selezione della terna di candidati per  la  nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi  dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i  soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015 interpretative della suddetta  norma,  nelle  quali  si
chiarisce che l'incarico di direttore  scientifico  rientra  tra  gli
incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti
in quiescenza e si invitano le  amministrazioni  destinatarie  a  non
conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,  il
cui mandato si svolga  sostanzialmente  in  una  fase  successiva  al
collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 3 maggio 2021  con  il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico, nelle discipline «oncologia» e  delle
«neuroscienze», dell'«Ospedale Policlinico San Martino», con sede  in
Genova, Largo Rosanna Benzi, n. 10; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il
quale sono  state  individuate  quali  aree  tematiche  di  afferenza
dell'IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino», le aree di «oncologia»
e «neurologia»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2019  con  il
quale il prof. Antonio Uccelli e' stato nominato, per un  periodo  di
cinque  anni,  direttore   scientifico   del   richiamato   «Ospedale
Policlinico San Martino», di Genova; 
    Ritenuto  di  dover  attivare,  in  prossimita'  della   scadenza
dell'incarico, la  procedura  di  nomina  del  direttore  scientifico
dell'IRCCS pubblico «Ospedale Policlinico San Martino»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Ospedale  Policlinico  San
Martino»,  di  Genova,  riconosciuto  per  le   aree   tematiche   di
«oncologia» e  «neurologia»,  rivolta  a  candidati  in  possesso  di
documentata produzione scientifica internazionale  di  alto  profilo,
esperienza  e   capacita'   manageriali,   specifica   capacita'   di
organizzazione  della  ricerca  e  di  lavoro  di   equipe,   nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati devono essere inviate  solo  per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando  e  sottoscrivendo,  con   firma   digitale,   il   modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 
    4. La modifica della domanda puo'  essere  effettuata  fino  alla
scadenza  del  termine  di  presentazione  di   cui   al   comma   2;
l'applicazione  informatica  consente  di  modificare  i  dati   gia'
inseriti;  allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicazione  non
permette   piu'   alcun   accesso   al    modulo    elettronico    di
compilazione/invio delle domande. 
    5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate  a
mano.