IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5, comma 1, e l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, viene nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso; Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione», sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Visto altresi', il comma 2, del predetto art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Ministro della salute 3 maggio 2021 con il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico, nelle discipline «oncologia» e delle «neuroscienze», dell'«Ospedale Policlinico San Martino», con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi, n. 10; Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il quale sono state individuate quali aree tematiche di afferenza dell'IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino», le aree di «oncologia» e «neurologia»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2019 con il quale il prof. Antonio Uccelli e' stato nominato, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico del richiamato «Ospedale Policlinico San Martino», di Genova; Ritenuto di dover attivare, in prossimita' della scadenza dell'incarico, la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS pubblico «Ospedale Policlinico San Martino»; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Ospedale Policlinico San Martino», di Genova, riconosciuto per le aree tematiche di «oncologia» e «neurologia», rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 2. Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2; l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia' inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.