IL PRESIDENTE 
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto  l'art.  12  del  Testo  unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico; 
    Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica  di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27  del  30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del  personale  del
Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato
della Repubblica n.  18  del  30  luglio  2013,  cui  e'  stata  data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della  Repubblica
n. 12008 del 31 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a  quindici  posti
di Consigliere parlamentare. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi'  ripartiti:  dodici  posti
riservati ai  candidati  che  sostengono  le  prove  per  l'indirizzo
giuridico; tre posti riservati ai candidati che sostengono  le  prove
per l'indirizzo economico. E' consentita la  partecipazione  per  uno
solo degli indirizzi previsti dal presente bando. 
    3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno  dei
due indirizzi sono portati in aggiunta  a  quelli  messi  a  concorso
nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito  degli  stessi
comprenda  candidati  idonei  non  vincitori,  secondo  l'ordine   di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi. Si applica altresi'
quanto previsto dall'art. 13, comma 4. 
    4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art.  2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I  candidati  sono  tenuti,  a
pena  di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e   a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali. 
    5. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire  il  personale
cosi' assunto  a  tutti  i  Servizi  e  Uffici  del  Senato,  nonche'
all'esercizio  di  tutte  le  funzioni  previste  per  i  Consiglieri
parlamentari.