IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni,  recante  le  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento Militare» e, in particolare,  il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n.  270  e,
in particolare, il libro IV, concernente norme  per  il  reclutamento
del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  183  e,  in  particolare,
l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti  -
minimo e massimo - di eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visti i fogli n. 215 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del
2 febbraio 2012 e n. 801 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del
28 febbraio 2012, con i quali  lo  Stato  maggiore  dell'Esercito  ha
inviato  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento, per il  2012,  di  25  volontari  in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 25 volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per il 2012, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso  al  Centro   sportivo   dell'Esercito   italiano   di   25
(venticinque) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4),  in
qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate: 
      a) scherma: 1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
spada; 
      b) nuoto: 
        1 atleta di sesso  femminile  nella  specialita'  200/400/800
metri stile libero; 
        1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'  50/100/200
metri rana; 
        1 atleta di sesso maschile nella specialita' 50/100/200 metri
dorso; 
        1 atleta di sesso maschile nella specialita' 5/10 km in acque
libere; 
      c) ciclismo: 1 atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
pista/cross/strada; 
      d) ginnastica: 1 atleta di sesso  femminile  nella  specialita'
artistica; 
      e) judo: 1 atleta di sesso femminile nella categoria +78 kg; 
      f) taekwondo: 
        1 atleta di sesso maschile nella categoria - 74 kg; 
        1 atleta di sesso femminile nella categoria - 49 kg; 
      g)  sollevamento  pesi:  1  atleta  di  sesso  maschile   nella
categoria 56 kg; 
      h) tiro a segno: 1 atleta di sesso maschile  nella  specialita'
pistola automatica; 
      i) sci alpino: 
        2 atlete di sesso femminile; 
        2 atleti di sesso maschile; 
      j) sci di fondo: 
        2 atlete di sesso femminile; 
        1 atleta di sesso maschile; 
      k) snowboard: 2 atleti  di  sesso  maschile  nella  specialita'
snowboarder cross; 
      l) biathlon: 1 atleta di sesso maschile; 
      m) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile; 
      n) equitazione: 2 atleti di sesso  maschile  nella  specialita'
salto agli ostacoli. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate l'Amministrazione della  difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso  o  le  ammissioni  alla  ferma
prefissata quadriennale in  qualita'  di  atleta  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale -
4ª serie speciale.