IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n.1080 , le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare  l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,  convertito  in
legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244  ed  in  particolare
l'art.1, comma 355, sul  reclutamento,  tra  l'altro,  di  magistrati
contabili e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti prot.
387 in data 9 marzo 2011 di richiesta al Dipartimento della  Funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di  autorizzazione  a
bandire  un  concorso  per  il  reclutamento  di  n.  27  unita'   di
referendari, 11 dei quali a valere sulle  disposizioni  di  cui  alla
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Considerato che, nelle more  della  definizione  della  procedura
autorizzativa di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
non e' ulteriormente procrastinabile l'adozione del bando di concorso
per il reclutamento delle undici unita' di personale gia' autorizzate
dalla legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come  rilevato  anche  dal
Consiglio di Presidenza da ultimo nell'adunanza del  20  e  21  marzo
2011; 
    Ritenuto di  adeguare  le  prove  concorsuali  per  accertare  il
possesso di specifiche professionalita' da parte  dei  candidati,  in
coerenza con i nuovi compiti  e  funzioni  affidati  dall'ordinamento
alla Corte dei conti; 
    Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire  l'espletamento  del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; 
    Sentito il Consiglio di Presidenza e visto  il  parere  formulato
con deliberazione del 25 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a undici posti di
referendario, di cui quattro riservati ai candidati appartenenti alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale 9  luglio
2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82). 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare  sino  a
ventisette il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
conclusione  della  procedura  concorsuale  intervenga   il   decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le  condizioni  di
cui al precedente periodo i posti riservati ai candidati appartenenti
alle categorie indicate  nell'art.  2  in  possesso,  oltre  che  del
diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di  laurea  in
scienze economico-aziendali o in scienze  dell'economia  o  di  altro
titolo di studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari  a
dieci unita'. 
    3. I posti  riservati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  qualora  non
utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
    4.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori  del  concorso  e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    5. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  nelle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,  con
esclusione di quelle aventi sede in Roma,  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.