IL DIRETTORE GENERALE 
          della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici,  modificato  con  decreti  ministeriali  11
maggio 2001 e 26 settembre 2002; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell'ordinamento militare, come modificato  ed  integrato  dal
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, in particolare, l'art.
2186,  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare, e le successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e  le  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  ed  il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare, con il quale  e'  stata  emanata  la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno  2011 -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art.  7  del
sopracitato decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  una  prova  di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con  riserva  di  disporre
che,  per   motivi   di   economicita'   e   speditezza   dell'azione
amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il  numero  delle
domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni
tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il  presente
decreto, fosse ritenuto compatibile  con  le  esigenze  di  selezione
dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a   trenta   volte   quello   dei   posti   previsti   per   ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
12 (dodici) Tenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo  tecnico  -
logistico dell'Arma dei Carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
      a) specialita' sanita' - medicina: 3  (tre)  posti,  di  cui  1
(uno)  riservato  agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  con  almeno
diciotto mesi di servizio,  agli  ufficiali  di  complemento  e  agli
ufficiali delle forze di completamento, che hanno  prestato  servizio
senza demerito nell'Arma dei  Carabinieri  e  1  (uno)  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
Armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e  delle  Forze  di  Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) specialita' amministrazione: 3 (tre) posti, di cui  1  (uno)
riservato agli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi
di servizio, agli ufficiali di complemento  e  agli  ufficiali  delle
forze di completamento, che hanno prestato  servizio  senza  demerito
nell'Arma dei Carabinieri e 1 (uno) riservato al coniuge e  ai  figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  Armate  (compresa
l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio; 
      c) specialita' genio: 2 (due) posti; 
    d) specialita' psicologia: 2 (due) posti; 
      e) specialita' investigazioni  scientifiche -  specializzazione
chimica 1 (uno) posto; 
      f) specialita' investigazioni  scientifiche -  specializzazione
fisica 1 (uno) posto. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  Carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri,  sia
in servizio che in congedo, dovranno  aver  prestato,  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di  cui  all'art.
3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio,  comprensivi  di  quelli
del corso formativo. 
    3. I posti riservati  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari  idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di cui ai commi 1 e  2  potranno  subire
modificazioni, fino alla data di approvazione  della  graduatoria  di
merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri  connesse
alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Uffciale - 4ª serie speciale. 
    6.  La  predetta  Direzione  Generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente ad un rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso,  sara'  dato  avviso  nei  siti  internet  «www.
persomil.difesa.it/concorsi,  www.carabinieri.it»,   definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.