IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
generale della sanita' militare, con il quale  e'  stata  emanata  la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice  dell'ordinamento   militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, l'art. 2186 che fa salva  l'efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari,  delle  direttive,  delle
istruzioni,  delle  circolari,  delle  determinazioni  generali   del
Ministero della difesa, dello  Stato  maggiore  della  difesa,  degli
Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il  9  agosto  2010  con  il  quale  e'  stata
diramata la direttiva applicativa della citata legge 12 luglio  2010,
n. 109; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il foglio n. 64/1-4-1 IS dell'8 luglio 2011 con il quale il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione del concorso di  orchestrali  del  ruolo  musicisti
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il foglio del 12 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha rilasciato il prescritto nulla contro all'entita' dei
posti a concorso per orchestrali del ruolo  musicisti  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Considerato che, non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'amministrazione difesa, il reclutamento del  personale  militare
esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psico-attitudinale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  9  posti  di
orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, cosi'
suddivisi: 
      a) tre posti di maresciallo  aiutante,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti: 
        1) 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1ª parte «A»); 
        2) 1° corno in Fa - Sib (1ª parte A); 
        3) 1° flicorno tenore in Sib (1ª parte A); 
      b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti: 
        1) ottavino (con obbligo del flauto) (2ª parte A); 
        2) 2° saxofono contralto in Mib (2ª parte A); 
      c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti: 
        1) corno inglese (con obbligo dell'oboe) (2ª parte B); 
        2) 1° clarinetto soprano in Sib n. 8 (2ª parte B); 
        3) 2° clarinetto piccolo in Lab (con obbligo  del  clarinetto
piccolo in mib) (2ª parte B); 
      d) un posto di maresciallo ordinario per 3ª tromba in  Fa  (con
obbligo della tromba in Sib) (3ª parte B). 
    2.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o  annullare  il  presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,  di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso
di formazione per i vincitori che alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domanda non siano gia'  marescialli  dell'Arma
dei carabinieri, in ragione di esigenze  attualmente  non  valutabili
ne'  prevedibili,  nonche'  in  applicazione   di   disposizioni   di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte, assunzioni di personale per gli anni 2011 - 2012. In tal caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale.